Attivazione di servizi non richiesti: AgCom sanziona H3G

by Massimo Venturini

One Club” e “Game Planet” ovvero alcuni tra i servizi VAS gestiti da One Italia S.p.A. tornano nell’occhio del ciclone.

Ne avevamo già parlato proprio due anni fa con la notizia del provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust: 120.000 euro ad 3 Italia e 50.000 euro a One Italia. Le due società furono sanzionate per l’attivazione non richiesta di alcuni servizi, sollecitata a volte attraverso sms promozionali (es. One Club) e la difficoltà nella loro disattivazione oltrechè per le omissioni e carenze informative della comunicazione commerciale diffusa sul sito internet pianeta3.it.

Dopo oltre due anni tocca all’AgCom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,  a sanzionare con la delibera 165/11/CONS l’operatore H3G S.p.A (ma non One Italia S.p.A.) per la stessa questione ovvero l’attivazione di SMS Premium e l’addebito dei relativi costi, in mancanza della previa richiesta ed autorizzazione da parte di 5 utenti. Tutto questo in contrasto con gli obblighi normativi derivanti dal combinato disposto dell’articolo 3, comma 1, della delibera 664/06/CONS e dell’articolo 70 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Inoltre, con riferimento all’utente definiti con le sigle YYY s.r.l. e QQQQ, Agcom ha contestato anche la violazione dell’articolo 5, comma 4, della delibera n. 418/07/CONS in quanto la società H3G S.p.A. non ha garantito l’immediata disattivazione dei servizi a sovrapprezzo denominati rispettivamente “Oneclub” e “Game Planet”, reiterando nell’addebito dei relativi costi, nonostante le specifiche richieste telefoniche inoltrate dagli utenti tramite il servizio clienti.

La memoria difensiva dell’operatore che ha addossato le responsabilità delle attivazioni a One Italia e poi ai singoli utenti non è stata accolta dall’Autorità che infatti afferma: “[…] La società H3G sia con riferimento all’attivazione dei servizi premium, sia alla loro disattivazione disattende, in modo esplicito, le norme dettate dall’Autorità in materia ed in particolare l’articolo 3, comma 1, della delibera 664/06/CONS e l’articolo 5, comma 4, della delibera n.418/07/CONS. In particolare, l’attivazione di tali servizi “premium” è avvenuta per tutte le utenze oggetto della contestazione attraverso la navigazione sulle pagine del partner commerciale (One Italia S.p.A.), senza che preventivamente fosse richiesto all’utente di voler aderire all’offerta in modo esplicito. La navigazione sul portale di One Italia S.p.A. è attivabile direttamente dal menu degli smart-phone marchiati con il logo aziendale della società H3G senza che l’utente sia reso edotto di aver attivato servizi a pagamento e/o addirittura in abbonamento mensile. La Società per adempiere formalmente e sostanzialmente al dettato dell’articolo 3, comma 1, della delibera 664/06/CONS dovrebbe procedere alla preventiva verifica della volontà inequivoca del cliente prima dell’attivazione di qualsiasi servizio di comunicazione elettronica. […]”

Quanto poi alla seconda fattispecie oggetto di contestazione, quella relativa alla difficoltà di disattivazione dei servizi “premium” in abbonamento agli utenti YYY s.r.l. e XXX l’Autorità afferma: “[…] la società H3G si è limitata ad informare i clienti della possibilità di disattivare il servizio accedendo al portale dell’operatore Pianeta 3. Quest’ultima circostanza contrasta con la disposizione interpretata in modo erroneo dalla società H3G. La norma regolamentare,infatti, dispone espressamente, per i servizi in abbonamento a sovrapprezzo (nel caso di specie, “Oneclub” e “Game Planet”), l’obbligo per gli operatori di garantirne l’immediata disattivazione, interrompendo i conseguenti addebiti, a decorrere dalla semplice richiesta telefonica da parte dell’utente. La ratio della citata norma regolamentare, tuttavia, è inequivocabilmente quella di garantire una maggiore tutela agli utenti rispetto ad abbonamenti a servizi a sovrapprezzo che comportano per il cliente addebiti automatici e notevoli difficoltà per la relativa cessazione, grazie alla possibilità di interrompere immediatamente la fornitura del servizio con lo strumento più diretto ed immediato, ovvero il contatto col servizio clienti.La facoltà, riconosciuta all’operatore, di introdurre modalità di disattivazione del servizio differenti dalla mera telefonata al servizio clienti, resta infatti espressamente definita come ulteriore ed eventuale, e dunque da sola non sufficiente a dare piena attuazione agli obblighi regolamentari sopra richiamati”.

Agcom ha quindi disposto la sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione contestata, nella misura pari al minimo edittale, previsto dall’articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, equivalente ad euro 58.000,00 per ciascuno dei sette casi accertati per un totale complessivi di euro 406.000,00.