3 Italia e la restituzione del credito residuo. Una lunga storia che abbiamo seguito attraverso alcuni atti delle autorità garanti italiane.
Un passaggio importante è stato quello dell’AgCom sulle disattivazioni del 20 luglio 2007, seguito da una nuova delibera di gennaio 2009 per altre sim scadute senza alcun preavviso.
Ora arriva anche l’Antitrust a sanzionare H3G. Nei giorni scorsi la sanzione era toccata agli altri competitor (Tim, Vodafone e Wind nda) , oggi – come aveva anticipato una denuncia di Aduc dello scorso maggio – il capitolo riguarda 3. L’oggetto del contendere è lo stesso.
Come scrive l’Autorità il presente provvedimento concerne taluni comportamenti, segnalati da alcuni consumatori e da un associazione di consumatori a decorrere dal mese di novembre 2007, posti in essere da H3G
nell’ambito della fornitura del servizio di telefonia mobile in regime di traffico prepagato, con riferimento al riconoscimento del credito residuo nell’ipotesi in cui l’utente decida di recedere dal servizio.
a) nella mancanza di adeguata informativa al cliente sulle specifiche modalità e procedure per ottenere il rimborso, nonché circa i tempi dello stesso;
b) nel mancato riconoscimento del credito residuo maturato sulle schede SIM dopo la loro disattivazione (ossia, a seguito dell’esercizio del diritto di recesso) anche ove i consumatori abbiano rispettato la procedura prescritta dalla società;
c) nell’imposizione di alcuni oneri e condizioni, quali, a titolo esemplificativo, l’esborso di 10 euro per conseguire la restituzione del credito residuo, indicato nella “Carta Servizi H3G”, disponibile sul sito internet www.tre.it.
Una lunga serie di memorie difensive non sono servite a 3 Italia per evitare la sanzione che l’Antitrust così motiva.
[…]
15. Ciò posto, in relazione all’articolo 20, comma 2, si ritiene che H3G, in violazione del dovere di diligenza professionale sancito dal Codice del Consumo, consapevole della novità connessa alla facoltà concessa all’utente di salvaguardare il credito telefonico maturato con il precedente operatore, non ha tenuto condotte idonee a consentire all’utente un agevole riconoscimento del credito. In particolare, a fronte del credito vantato dall’utente, la procedura, lungi dal rendere disponibili forme alternative di richiesta fra loro equivalenti, impone a pena di irricevibilità un’istanza da indirizzare a H3G, secondo un’apposita modulistica disponibile sul sito internet da trasmettere attraverso raccomandata, corredata da documentazione a supporto e con tempi di espletamento prolungati nel tempo, pari a trenta giorni.
16. La previsione di un’unica procedura per il riconoscimento del credito, da espletare attraverso una richiesta predeterminata dal professionista secondo il modulo indicato, potrebbe aver avuto un effetto defatigante, inducendo i consumatori a non esercitare il recupero del credito residuo non utilizzato dopo la migrazione, senza avvalersi di una facoltà che discende da un’apposita previsione normativa (articolo 1, comma 1, legge 2 aprile 2007, n. 40 e normativa regolamentare di attuazione).
D’altra parte, dalle memorie della parte risulta che il numero delle richieste pervenute a H3G ed effettivamente rimborsate sia estremamente esiguo, pari a [50-200]1, soprattutto se si considera l’enorme numero di richieste di MNP (Mobile Number Portability) nel settore in questione.
17. Alla luce delle considerazioni svolte, l’assenza di un’agile e informale procedura di richiesta che permetta un immediato rimborso del credito residuo, si configura come pratica commerciale scorretta, in contrasto con gli articoli 20, comma 2, 24 e 25, lettera d), in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento del consumatore medio cui esso è destinato. In particolare, la pratica oggetto di valutazione risulta in contrasto con gli articoli 20, comma 2, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto la procedura, basata sulla previsione di una richiesta scritta inviata con documentazione a corredo, determina un ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, ai consumatori che intendano esercitare il diritto di risolvere il contratto, ovvero di rivolgersi ad altro operatore conservando il credito maturato ed è idonea, quindi, ad indurre il consumatore medio ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
18. La predetta mancanza di una procedura di rimborso del credito residuo scevra da formalismi è idonea a pregiudicare la possibilità di scelta dei consumatori di rivolgersi ad un altro operatore, inducendolo peraltro ad accelerare la fruizione del credito ancora in godimento presso l’operatore di provenienza. Quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, è necessario tenere presente che, secondo il criterio di diligenza previsto dalla disciplina in tema di tutela del consumatore dettato dal Codice del Consumo, che si affianca a standard di comportamento previsti dalla regolamentazione settoriale, la sostanza del rapporto tra utenti e professionisti, e non solo il dato formale del contratto, deve essere improntata a diligenza e tutela degli interessi del soggetto debole. Nel caso in esame, si ritiene che, nel contesto di liberalizzazione del settore della telefonia mobile, con il riconoscimento di nuove forme di tutela per l’utente che decida di trasferire il proprio servizio presso altro operatore, i consumatori devono essere posti nelle condizioni di esercitare, in maniera agevole, una facoltà riguardante il passaggio ad un altro operatore.
La sanzione, originariamente pari a 70.000 €, è stata nel suo complesso di 55.000 euro.