H3G ed il credito rimodulato: dopo oltre due anni arriva la delibera Agcom

by Massimo Venturini

Il 4 ottobre 2007, dal giorno alla notte, H3G trasformò  parte del credito residuo standard di migliaia di clienti in bonus a scadenza da utilizzare entro il 31-12-2007.

Agcom

Nelle 24 ore successive, di questa operazione, etichettata nei sistemi del gestore come “azzeramento del credito residuo“, il gestore inviò un sms agli utenti colpiti: “Il credito accumulato entro il 31/12/2006 con autoricariche, bonus e ricariche omaggio sarà utilizzabile fino al 31/12/2007. Per info chiami il 4940“. Tale “messa in scadenza” colpì in realtà in modo discriminatorio gli utenti e il gestore si appellò all’epoca al Decreto Bersani per giustificare questa operazione.

L’ Autorità Agcom, pur ricevendo moltissime denunce dai consumatori colpiti, non si è mai pronunciata in tempi brevi, a differenza dell’ Antitrust che, lo scorso anno, sanzionò il gestore con il provvedimento n.18950 del 02/10/2008 di cui vi avevamo dato notizia .

Solo ieri, 17 novembre, dopo ben 4 mesi dalla data in cui Agcom ha deliberato (17 Luglio ’09) e dopo oltre 2 anni dall’episodio, è stata pubblicata  la decisione di Agcom su tale argomento, una delibera, la n. 409/09/CONS,  che oltretutto non figura tra le ultime pubblicazioni presenti nella home page del sito dell’ Autorità, quindi sicuramente non pubblicizzata e oltretutto non notificata a tutte le parti interessate, ovvero a quei  consumatori che avevano a suo tempo fatto richiesta di accesso agli atti.

La redazione di Mondo3 ha comunque subito ‘scovato’ questa delibera e ve ne sveliamo il contenuto.

Innanzitutto si tratta di una delibera di archiviazioneper intervenuto pagamento della sanzione in misura ridotta del procedimento sanzionatorio n. 5/09/DIT avviato nei confronti di H3G S.p.A. per inosservanza dell’articolo 3, commi 1 e 3, e dell’articolo 4, commi 1 e 2 dell’allegato a) alla delibera 179/03/CSP “.

Come è possibile leggere in delibera, l’atto di contestazione di Agcom, n. 05/09/DIT, viene inviato ad H3G S.p.A. dal Direttore della Direzione tutela dei consumatori solamente in data 12 marzo 2009 e  notificato il 18 marzo 2009.
Nella condotta del gestore, ovvero la “messa in scadenza” del credito da autoricarica maturato fino a tutto il 2006, l’ Autorità contesta semplicemente alla società H3G S.p.A. l’inosservanza dell’articolo 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, dell’allegato A) alla delibera 179/03/CSP, recante la “Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. B), n. 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249”

“per aver posto in essere, nel corso della predetta operazione, un trattamento ingiusto e discriminatorio nei confronti degli utenti indicati nel verbale di accertamento allegato all’atto di contestazione, e per non aver fornito una informativa completa, trasparente, tempestiva e secondo buona fede, sulle motivazioni che avevano determinato l’operazione stessa […] “

In particolare questi i commi 1 e 3 dell’art. 3 :

1. Gli organismi di telecomunicazioni assicurano l’eguaglianza di trattamento degli utenti, prescindendo da differenze di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche tra gli utenti medesimi.

3. I comportamenti degli organismi di telecomunicazioni nei confronti degli utenti si ispirano a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.Le clausole delle condizioni generali e specifiche di fornitura del servizio e delle norme regolatrici di settore si interpretano in funzione di tale obbligo.

Questi invece, i commi 1 e 2 dell’ art. 4 :

1. Gli utenti hanno diritto ad un’informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi.

4. La diffusione di qualsiasi informazione, in particolare di quelle relative alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi anche in relazione alle modificazioni delle condizioni applicate al servizio sottoscritto, avviene secondo criteri uniformi di trasparenza, chiarezza e tempestività, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà, valutati alla stregua delle esigenze delle categorie di consumatori più deboli.

Poichè H3G S.p.A. ha provveduto al pagamento, in data 15 maggio 2009, della sanzione in misura ridotta, pari ad euro 20.658,00, e determinata ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689/1981, così come indicato nell’atto di contestazione, il procedimento sanzionatorio 5/09/DIT è stato archiviato.

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