La rimodulazione della SuperTuaPiù è legittima?
Il quesito in oggetto trae spunto dalla decisione assunta nel luglio 2012 da H3G di avviare un processo di rimodulazione dell’offerta commerciale denominata “Promo Super Tua +” pubblicizzata e offerta in sottoscrizione nel febbraio 2008 (anche se di fatto era già nata come tariffa negli anni precedenti) ed avente ad oggetto la maturazione di un credito bonus correlato alle chiamate e agli sms ricevuti.
In particolare, H3G, in occasione di una rimodulazione delle tariffe oggetto dell’offerta, disponeva la messa in scadenza al 31.12.2012 del credito nel contempo autoricaricato dall’utenza. E ciò sebbene in base all’offerta promozionale SuperTua+ originariamente sottoscritta dagli utenti il medesimo credito sarebbe stato fruibile “senza limiti di tempo”.
Seguivano, pertanto, numerose segnalazioni alla Autorità Garante per le Comunicazioni la quale, all’esito di una compiuta istruttoria della vicenda, con delibera 562/12/CONS, diffidava il gestore a non porre in scadenza il credito da autoricarica, prevedendo un termine congruo per consentire agli utenti di fruire del credito residuo. A tal fine veniva ritenuto ragionevole almeno un tempo pari a quello in cui il medesimo credito era stato accumulato (ovvero il quadriennio 2008 – 2012).
A sostegno di tale decisione, in primo luogo, l’Autorità Garante rilevava come la messa in scadenza del credito autoricaricato non poteva configurarsi come esercizio del diritto (riconosciuto ai gestori dall’art. 70 comma 4 del d.Lgs 259/2003: Codice delle Comunicazioni Elettroniche) di modificare unilateralmente le condizioni economico – contrattuali. Ciò in quanto la condotta contestata ad H3G “va ad incidere su un credito ormai maturato dagli utenti nel corso del rapporto contrattuale con la medesima società, mentre la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali non può che in incidere sul rapporto pro futuro”.
In secondo luogo, la AGCOM rilevava che l’informativa inviata da H3G agli utenti ed avente ad oggetto la messa in scadenza del credito maturato e la possibilità di esercitare il diritto di recesso previsto dalla norma sopra richiamata, non avrebbe consentito una scelta tra l’accettazione o meno della messa in scadenza del credito autoricaricato. Infatti, l’eventuale recesso esercitato dall’utente non avrebbe fatto altro che consolidare la perdita del credito residuo.
In terzo luogo l’Autorità Garante contestava ad H3G una condotta non improntata ai principi di buona fede lealtà e trasparenza cui i gestori sono invece tenuti sia nella fase di presentazione di un’offerta promozionale sia nel corso del rapporto contrattuale instauratosi a seguito della adesione da parte dell’utente. In particolare, si evidenziava, che H3G per tutta la durata dell’offerta commerciale aveva beneficiato degli introiti collegati ai prezzi di terminazione (ovvero il prezzo che un gestore paga a un altro per accedere alla sua rete). E con la messa in scadenza del credito autoricaricato tendeva a riservarsi i soli vantaggi derivanti dall’offerta senza invece accollarsi gli oneri.
Alla luce di tale decisione H3G non esitava a ricorrere al Tar del Lazio chiedendo l’annullamento della delibera della AGCOM previa sospensione della sua efficacia. Ebbene, con la recente ordinanza n. 1623/2013 del 10.4.2013, il medesimo giudice amministrativo, accogliendo parzialmente l’istanza di sospensione cautelare formulata dall’azienda e riconoscendo la legittimità della decisione assunta in merito alla messa in scadenza del credito autoricaricato, indicava il termine di dodici mesi quale termine ragionevole entro il quale utilizzare il credito accumulato, con decorrenza dalla ricezione di una “dettagliata comunicazione” che H3G avrebbe dovuto inviare ad ogni singolo utente.
Ciononostante, nel giugno del 2013 il medesimo gestore inviava all’utenza un sms comunicando quale termine di scadenza del credito da autoricarica la data del 31.12.2013 e, dunque, un termine inferiore a quello assegnato dal Tar Lazio (pari a dodici mesi decorrenti dalla comunicazione “dettagliata” del gestore).
La decisione assunta dal Tar del Lazio, sia pur nella fase cautelare del giudizio, sembra, pertanto, aver dato ragione ad H3G, prevedendo un termine di fruibilità del credito autoricaricato (1 anno) ben inferiore a quello stabilito dalla AGCOM (quattro anni). A tal riguardo non resta, dunque, che aspettare la decisione che verrà assunta dal medesimo giudice amministrativo all’esito del giudizio di merito, la cui trattazione è stata fissata per la prima udienza pubblica del mese di giugno 2014.
Ma cosa accadrà quando, alla fine dell’anno 2013, H3G provvederà a mettere a scadenza il credito autoricaricato?
A tal riguardo un utile spunto può ricavarsi da una recente pronuncia del Tribunale di Foggia (sentenza n. 2218 del 2 aprile 2013) che ha accolto la richiesta di un utente di condanna di H3G al pagamento in suo favore della somma di € 2.341,79, pari al traffico telefonico autoricaricato fino al dicembre 2007 (in ordine ad una offerta promozionale anteriore a SuperTua+) e sottoposto a scadenza e azzerato (a decorrere dal primo gennaio 2008) a seguito di una modifica unilaterale delle condizioni generali di contratto da parte del medesimo gestore.
In particolare, il giudice, aderendo alla delibera 562/12/CONS della AGCOM, ha ritenuto illegittima l’operazione posta in essere da H3G. A tal fine ha dato atto che un limite temporale avrebbe potuto essere previsto per l’utilizzo del credito da autoricarica acquisito successivamente alle modifiche contrattuali introdotte da H3G ma non anche per quello acquisito antecedentemente, in quanto definito senza scadenza al sorgere del rapporto. Ed a sostegno di tale principio ha richiamato l’art 1 del d.l. 7 del 2007 (cd. decreto Bersani) che, ad avviso del Giudice, nel prevedere la possibilità di introduzione di vincoli di durata di offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per i consumatori deve essere interpretato nel senso che il gestore può decidere di determinare le modalità di fruizione dei soli crediti acquisiti successivamente alla introduzione delle connesse modifiche contrattuali.
Sulla scorta di tali principi la sentenza in esame ha pertanto condannato H3G a rimborsare all’utente la somma corrispondente al credito autoricaricato ed indebitamente messo a scadenza dal gestore.
Infine alla luce della sintetica cronistoria della vicenda è opportuno evidenziare che la delibera della AGCOM e la sentenza del Tribunale di Foggia pur contestando entrambe la legittimità dell’operato di H3G presentano una differenza di non poco conto.
Infatti, mentre la Autorità Garante ha ritenuto comunque opportuno individuare un termine per il consumo del credito residuo, sia pur ragionevolmente ampio (quattro anni), il Tribunale di Foggia pare invece aver escluso ogni possibilità per il gestore di stabilire un termine (qualunque esso sia!) per il consumo di un credito definito come illimitato nell’offerta originaria sottoscritta dall’utente.
E’ dunque evidente che all’indomani della messa in scadenza del credito, l’eventuale adesione della giurisprudenza di merito ai principi accolti dalla sentenza del Tribunale di Foggia garantirebbe un’ampia tutela degli utenti.
Avv. Marco Masieri
email m.masieri @ studiolegalemasieri.it
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