Questa settimana AgCom ha pubblicato sul proprio sito la DELIBERA n. 56/14/CONS (Ordinanza ingiunzione alla società H3G) del 13 febbraio scorso relativa alle condizioni contrattuali di 3 Italia.
Siamo sempre nell’ambito delle condizioni che vedono i consumatori alle prese con i piani “illimitati” e le relative norme di utilizzo.
Quello che riportiamo in corsivo virgolettato (i neretti sono a nostra discrezione, ndr) sono ampi stralci, direttamente consultabili su agcom.it, dell’ordinanza con il punto di vista della società di 3 Italia e la decisione dell’Autorità che ha sanzionato comunque l’operatore.
Il tutto parte dal “[…] verbale di accertamento, notificato alla parte in data 1° ottobre 2013, con il quale è stata contesta ta alla società H3G S.p.A. la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, dell’allegato A, alla delibera n. 179/03/CSP in combinato 56/14/CONS 2 disposto con l’art. 71 del d.l.vo n. 259/2003 (per quanto concerne la trasparenza nella diffusione delle informazioni commerciali) nonché la violazione dell’art. 70, comma 1, del medesimo d.l.vo n. 259/2003 (per quanto riguarda la chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali).
La società H3G S.p.A. [..], in relazione a qu anto contestato con l’atto n. 24/13/DIT, tiene innanzitutto a precisare che il criterio dell’uso personale costituisce un caposaldo delle Condizioni generali di contratto dei servizi offerti da H3G S.p.A. Tuttavia, il sistema così delineato non garantiva una adeguata tutela in relazione ai casi di frode o di uso abusivo del servizio.
Nel marzo 2010, pertanto, la Società decise di introdurre dei precisi parametri per individuare eventuali fenomeni di uso abusivo del servizio. In un primo momento vennero, quindi, individuati degli specifici parametri applicabili a tutte le offerte messe in commercio da H3G S.p.A. In virtù di questa operazione, afferma la Società, fu possibile individuare più efficacemente fenomeni presuntivamente fraudolenti di reinstradamento e di rivendita di traffico e, soprattutto, procedere in tempi brevi alla sospensione delle sim interessate, mantenendo un elevato grado di tutela dell’azienda anche in sede giurisdizionale. Con la commercializzazione dei piani a traffico “ illimitato ” si è reso necessario individuare degli ulteriori parametri in relazione a queste tipologie di offerte; sono state quindi eliminate le soglie massime di traffico giornaliero e mensile previste per tutte le tipologie di offerte stabilendo, in relazione alle offerte “ Illimitate ”, le sole condizioni di uso connesse al rapporto tra quantità di traffico ricevuto e inviato così come quelle della ripartizione tra traffico on-net e off-net . La Società evidenzia, quindi, come le condizioni di uso contenute nell’art. 18 delle vigenti Condizioni generali di contratto non siano state in trodotte per delimitare l’uso dei servizi su cui siano attivi piani “ Illimitati ”, quanto piuttosto come forma di autotutela in relazione a eventuali fenomeni di uso abusivo del servizio. Inoltre, la Società tiene a precisare che l’adozione dei parametri in esame è coerente con una recente pronuncia del Giurì della pubblicità (n. 1/2013 del 18 gennaio 2013) laddove, in particolare, afferma che i limiti quantitativi di traffico, al cui superamento si presume un uso abusivo del servizio , devono essere indicati e che il claim pubblicitario di illimitatezza del servizio non è, di per sé, vietato. Per quanto riguarda l’ulteriore profilo oggetto di censura , ossia la mancanza di chiarezza e comprensibilità nella predisposizione delle clausole contrattuali, la Società ha rilevato come non vi siano elementi tali da far ritenere che sia stato violato l’art. 70 del d.l.vo n. 259/2003 considerando, da un canto, che l’utente viene chiaramente informato delle condizioni di offerta, dall’a ltro, che si tratta comunque di elementi puramente accessori al contratto sottoscritto. Si tratta del resto, rileva la Società, di una clausola che gli utenti sottoscrivono in sede di adesione al l’offerta contrattuale di H3G S.p.A. Inoltre, l’utente può comunque, attraverso l’accesso all’area clienti, controllare il dettaglio dei suoi dati di traffico in modo da verificare direttamente se il proprio utilizzo rientri o meno nei parametri che fanno presumere un uso abusivo del servizio. La Società evidenzia, infine, che non risultano pervenuti reclami o contestazioni da parte di utenti e che, a ogni modo, dall’inizio della commercializzazione del nuovo piano “ TOP Sim infinito ”, si è provveduto a sospendere il servizio in un solo caso e, comunque, soltanto a seguito delle opportune verifiche circa un effettivo utilizzo abusivo del servizio.
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Il presente procedimento sanzionatorio è stato avviato a seguito dell’avvenuto accertamento, nel corso dell’attività di vigilanza svolta dall’Autorità sul rispetto della normativa di settore, della promozione e offerta in sottoscrizione, da parte della società H3G S.p.A., di piani, opzioni e/ o promozioni definiti come “ illimitati ” e sottoposti, invece, a precise limitazioni nell’uso del servizio. Dalle risultanze della suddetta attività – ed in particolare dalla consultazione del sito web della Società e dalla disamina delle Condizioni generali di contratto – è emerso che la società H3G S.p.A. stabilisce effettivamente dei limiti quantitativi in relazione ai piani, opzioni e/o promozioni definiti, invece, come “ illimitati ” quanto al traffico voce e sms effettuabile. In particolare, nelle Condizioni generali di contratto (versione luglio/settembre 2013), al punto 18.3 lett. e), è stabilito che per tutti i piani, opzioni e/o promozioni che prevedono un “ traffico incluso illimitato voce e sms nazionale verso tutti ”, l’uso si considera “personale” soltanto se vengono rispetta ti entrambi i seguenti parametri: i) il traffico voce o SMS uscente complessivo, giornaliero o mensile, verso altri operatori nazionali e internazionali diversi da “3” non superiore al 70% del traffico uscente complessivo; ii) il rapporto tra traffico voce o SMS uscente complessivo, giorna liero o mensile, e traffico voce o SMS entrante complessivo da altri operatori non “3 ” non superiore a 4.
La società H3G S.p.A., dunque, a fronte della offerta in sottoscrizione di piani e/o profili tariffari presentati come “ illimitati ”, con chiamate e sms effettuabili senza limiti “verso tutti ”, stabilisce, invece, dei precisi lim ti per quanto riguarda la tipologia di traffico che può ritenersi inclusa in quelle offerte, collegati alla quantità di traffico proveniente ed effettuato verso altri operatori. I limiti in questione, introdotti in relazione alle offerte definite come “ illimitate ”, si configurano, invero, come delle vere e proprie limitazioni all’uso dei servizi, il cui mancato rispetto determina, difatti, la sospensione del servizio. Ebbene, tali condizioni di uso, limitando di fatto la fruibilità della tariffa in questione , si pongono chiaramente in contrasto con i termini “ illimitato ” e “ Infinito ” che, invece, evocano la possibilità di utilizzare “senza limiti” l’offerta, inducendo l’utente a credere che si a possibile utilizzare i servizi illimitatamente ; il ricorso alle espressioni “ traffico illimitato” e “verso tutti ”, difatti, fa sì che i predetti limiti all’uso dei servizi non risultino immediatamente percepibili dagli utenti.
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Con riferimento al secondo profilo oggetto di censura nel presente procedimento, ossia la mancanza di chiarezza e comprensibilità nella predisposizione del contenuto minimo del contratto di cui all’art. 70 del d.l.vo n. 259/2003, deve evidenziarsi che le limitazioni all’uso dei servizi, introdotte dalla Società in relazione alle offerte “illimitate ”, così come concepite – ossia sulla base di percentuali e su un rapporto tra traffico in entrata e in uscita – non risultano sufficientemente chiare e comprensibili per gli utenti. In relazione, poi, a quanto dedotto dalla So cietà circa l’accessori età delle clausole de quibus e l’inapplicabilità degli obblighi di chia rezza e comprensibilità di cui all’art. 70 del d. l.vo n. 259/2003, deve rilevarsi che tratta si di clausole che limitano l’utilizzo del servizio da parte dell’utente e il cui mancato rispetto può de terminare la sospensione del servizio e, dunque, esse risultano senz’altro essenziali nell’ambito della dinamica negoziale in parola. Deve ritenersi, quindi, che le limitazioni introdotte dalla Società all’ uso del servizio, per come concepite, siano in contrasto con l’art. 70, comma 1, del d.l.vo n. 259/2003 nella parte in cui prescrive che le clausole contrattuali devono esse re redatte in maniera chiara e facilmente comprensibile. Ancora, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto asserito dalla Società, l’eventuale loro superamento non risulta agevolmente verificabile da parte degli utenti; attraverso la consultazione dell’area clienti, difatti, difficilmente l’utente potrà calcolare un dato numerico che si basa su un rapporto tra traffico in entrata e in uscita ovvero su una percentuale di traffico effettuato anche da e verso altri operatori. Da ultimo, in relazione a quanto dedotto dalla Società circa la pressoché totale assenza di reclami o contestazioni, si evidenzia che tale circostanza non assume alcuna rilevanza ai fini della qualificazione de lla fattispecie in esame, potendosi configurare la condotta accertata come “illecito di pericolo”.
[…] va evidenziato che la Società si è impegnata a predisporre, a decorrere dal 29 gennaio 2014, delle specifiche misure per eliminare i profili di illegittimità contestati; in particolare, sotto il profilo della trasparenza informativa, ad inserire sul proprio sito web e sul materiale cartaceo la seguente dicitura: “ minuti e sms illimitati sono soggetti a condizioni di uso personale in conformità all’art. 18 delle condizioni generali di contratto ” nonché a modificare le proprie condizioni di contratto semplificando i parametri esistenti, senza tuttavia eliminare completamente le criticità contestate sotto il profilo della chiarezza e comprensibilità degli stessi; – riguardo alla personalità dell’agente, de ve rilevarsi che la Società ha assunto nel corso dell’istruttoria un comportamento collaborativo dichiarandosi, sin da subito, disponibile a modificare le condizioni contrattuali e le modalità di promozione dell’offerta commerciale; […]”
AgCom ha infine quantificato nella somma di euro 87.000,00 (ottantasette mila/00), quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell’art. 98, comma 16 del d.lvo n. 259/2003.