Interconnessioni a favore di H3G, Antitrust riapre i giochi

by Andrea Trapani

La sede dell'AntitrustDatata 20 dicembre 2013 (!), è stata resa nota nel bollettino Antitrust n. 41 di ieri 27 ottobre 2014 la risposta di AGCM – tramite il presidente Giovanni Pitruzzella – inviata ad AgCom per la questione costi di terminazione per 3 Italia.

Un argomento caldo per H3G e per Vincenzo Novari che la pubblicazione della missiva riporta attuale, come il conflitto tra le due autorità sul valore delle famose interconnessioni a favore del gestore di Trezzano.
Da una parte AgCom che ha imposto il livellamento delle interconnessioni, dall’altro Antitrust che teme che la capacità competitiva di H3G possa essere minacciata dalle tariffe di terminazione troppo basse rispetto ai competitor.

Il testo integrale: “Con riferimento alla richiesta di parere formulata da parte di codesta Autorità, pervenuta in data 20 novembre 2013, in merito allo schema di provvedimento recante la “Determinazione delle tariffe dei servizi di terminazione vocale su rete mobile dell’operatore H3G in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato del 7 gennaio 2013, n. 21, e del 9 luglio 2013, n. 3636 ”, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende svolgere le seguenti considerazioni.

In primo luogo, si deve osservare che nello schema di provvedimento suddetto si “conferma la definizione dei mercati rilevanti adottata con delibera n. 3/06/CONS, peraltro rimasta immutata anche nelle analisi successive (cfr. delibera n. 667/08/CONS e n. 621/11/CONS)” e inoltre, anche in relazione alle condizioni di concorrenzialità dei mercati, “valgono le considerazioni svolte nella delibera n. 3/06/CONS in merito all’individuazione dei soggetti aventi significativo potere di mercato nella fornitura del servizio di terminazione del traffico su singola rete mobile, peraltro ribadite nelle successive analisi dei mercati dei servizi di terminazione”.
Pertanto, in ragione del rinvio integrale a quanto già valutato nelle delibere n. 3/06/CONS, 667/08/CONS e 621/11/CONS, in merito alla definizione de i mercati rilevanti e al livello di concorrenzialità che li caratterizza, si ritiene di confermare quanto già espresso dall’Autorità con i pareri resi nelle date del 22 dicembre 2005 (delibera n. 3/06/CONS), 20 novembre 2008 (delibera
n. 667/08/CONS) e del 13 luglio 2011 (delibera n. 621/11/CONS), esprimendo parere positivo in merito alla definizione del mercato e all’individuazione del soggetto avente significativo potere di mercato.
In relazione ai criteri applicabili per la ridefinizione della tariffa di H3G, si deve osservare che l’Autorità, già nel parere del 20 novembre 2008 relativo al secondo ciclo di analisi dei mercati (delibera n. 667/08/CONS) ha ritenuto di condividere “l’opportunità di introdurre dei vincoli al potere che ciascun operatore ha di fissare le tariffe di terminazione sulla propria rete”. In questo senso, l’adozione di un meccanismo di riduzione programmata dei prezzi all’ingrosso che tenga conto dei guadagni di efficienza effettivamente realizzati dagli operatori, appare uno strumento utile a trasferire tali guadagni sulle condizioni di offerta agli utenti finali .
Come espresso nei precedenti pareri dell’Autorità, si ritiene che la metodologia preferibile ai fini della determinazione della tariffa massima di terminazione sia quella d ell’analisi dei costi regolatori (da ultimo di tipo bottom-up ). Pertanto, nel caso specifico si ritiene preferibile, tra le alternative proposte nello schema di provvedimento, l’utilizzo dei costi di terminazione derivanti dalla contabilità regolatoria e corretti, seppur nei limiti dovuti all’assenza di dati certificati. Gli ampi margini determinati dalla forbice di tariffe ottenuta con tale metodologia potranno essere utilizzati al fine di prendere in adeguata considerazione il principio di non discriminazione tra operatori. Deve, infatti, a tale ultimo riguardo essere richiamato quanto già espresso dall’Autorità nel suddetto parere del 20 novembre 2008, in cui è stato osservato, in merito al percorso asimmetrico di riduzione delle tariffe in capo all’operatore H3G, “che l’effetto della regolamentazione su tale operatore risulta notevolmente più incisivo rispetto a quello previsto dagli altri gestori, i quali, essendo entrati sul mercato da oltre dieci anni, sembrerebbero aver già ammortizzato i costi delle proprie reti GSM e godere di una ben più ampia base clienti.”.
In altri termini, una eccessiva riduzione del differenziale nelle tariffe di terminazione regolate tra H3G e gli altri operatori con riferimento al periodo considerato nello schema di provvedimento, tenuto conto delle diverse condizioni operative, potrebbe comportare il rischio di una riduzione del grado di concorrenza sul mercato dei servizi mobili, con effetti negativi sul benessere dei consumatori.
L’Autorità auspica che le osservazioni formulate possano essere utilmente tenute in considerazione nell’ambito dell’emanazione definitiva del provvedimento in oggetto“.
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Sono passati 11 mesi, è una forma di moral suasion ad AgCom o i giochi sono davvero conclusi?
Sarà interessante vedere ora come, e se, 3 Italia sfrutterà il parere apparso sul bollettino AGCM a proprio vantaggio…