Tra i diritti spettanti a tutti i clienti degli operatori mobili ce n’è uno spesso dimenticato, a volte anche dagli stessi gestori, nel caso specifico da H3G (3 Italia), ed è quello di poter usufruire di un piano tariffario che rispetti le direttive imposte da AgCom, con tariffazione a secondi e senza scatto alla risposta.
La direttiva, però, non si ferma qui e prevede che non vi sia alcun onere (in particolare economico) per poterne usufruire, ed è qui che la condotta di H3G è stata ritenuta scorretta.
In seguito a segnalazioni da parte degli utenti, infatti, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), aveva avviato un’indagine, conclusa qualche settimana fa con la Delibera n. 177/15/CONS, nella quale non solo viene accertata la violazione della precedente (n. 326/10/CONS), ma viene anche comminata al gestore una sanzione pari a 348.000 euro.
Tale delibera è stata pubblicata solo recentemente all’interno del sito web dell’Authority, ed è scaricabile integralmente al seguente indirizzo:
Delibera 177-15-CONS – Documento – AGCOM
Di seguito ne riassumeremo il contenuto, riportandone alcuni punti salienti.
Durante il procedimento di indagine, ad AgCom è stato fornito il punto di vista di H3G, che ricorda di avere – nella propria offerta commerciale – un piano tariffario che rispetta appieno le condizioni (Power10)
“in ordine alla contestata violazione dell’articolo 1, comma 2, della delibera n. 326/10/CONS, la Società ha sottolineato che essa dispone, sia per l’offerta prepagata che per quella postpagata, di piani tariffari tutti conformi, quanto ai criteri di tariffazione del servizio voce ed alle condizioni economiche del servizio SMS, alle rilevanti disposizioni della citata delibera. In tale contesto, la Società ha ribadito che il cambio di piano tariffario da offerte commerciali che includono piani tariffari non più sottoscrivibili (e che non prevedono tariffazione al secondo per i servizi voce e prezzi per SMS non in boundle) verso piani tariffari attuali viene eseguito senza oneri per il cliente. Il diritto alla non onerosità è verificato caso per caso attraverso procedure manuali che possono richiedere l’intervento del servizio di assistenza clienti e che prevedono, in tali casi, un riaccredito al cliente finale.”
“Per quanto concerne, invece, la trasparenza informativa verso il cliente circa la gratuità del cambio di piano tariffario nei casi previsti dalla delibera n. 326/10/CONS, la Società ha precisato che tale informazione è disponibile presso i punti vendita e che, dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio, ha provveduto ad aggiornare la pagina presente Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 177/15/CONS 4 sul proprio sito web, sezione “Variazioni”, aggiungendo l’indicazione che “È fatta salva la gratuità del cambio del piano tariffario in tutti i casi previsti dall’articolo 1, comma 2, della delibera n. 326/10/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”.”
E’ chiaro però che, pur dimostrando disponibilità, 3 Italia non adempie completamente ai propri doveri, ed infatti l’Autorità esprime in questo modo le proprie considerazioni:
“È evidente, pertanto, che non solo sussista una generale condotta posta in essere dalla Società in violazione delle norme adottate dall’Autorità con la citata delibera, ma anche che le successive precisazioni rappresentate dalla Società nella memoria difensiva prodotta si palesano come contraddittorie e rivelatrici di una strategia aziendale che comporta l’automatico prelievo della predetta somma e l’eventuale, successiva verifica dell’effettivo rimborso di quanto già prelevato solo a seguito della ricezione di uno specifico reclamo.”
E, in un passo successivo, quali siano le specifiche aggravanti che hanno determinato l’applicazione di tale sanzione:
“La Società, a distanza di oltre quattro anni dall’approvazione della delibera n. 326/10/CONS, non ha adottato procedure interne conformi a quanto statuito dall’Autorità ledendo, in tal modo, il diritto degli utenti di ricevere informazioni chiare e trasparenti in ordine alle condizioni economiche dei piani tariffari di base per i servizi voce, traffico dati e SMS inclusa, se già clienti, la possibilità di passare ad essi in maniera gratuita. Tale vulnus si è protratto, dunque, per un periodo di tempo molto lungo ed ha visto progressivamente aumentare l’entità degli addebiti connessi al cambio di piano.”
“Dalla documentazione in atti, inoltre, risulta che tale condotta ha coinvolto un numero rilevante di utenti e ha determinato un vantaggio economico per la Società particolarmente consistente, a fronte del trascurabile importo complessivo delle somme corrisposte ai clienti a titolo di rimborso. Occorre tener conto, altresì, della intenzionalità di tale condotta in considerazione del fatto che la Società ha consapevolmente adottato procedure difformi già a partire dal 2010 e proseguito nel comportamento illegittimo negli anni successivi. Va rilevata, infine, l’attualità della condotta contestata, posto che le procedure interne saranno allineate a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della delibera n. 326/10/CONS solo a partire dal mese di maggio 2015.”
Per approfondire l’argomento e discuterne assieme, vi rimandiamo all’apposito thread del Forum di Mondo3, nel quale danio.78 ci ha raccontato l’iter del procedimento e la sua conclusione.