Vi ricordate la denuncia di 3 Italia contro Poste SpA fatta all’Antitrust?
Oggi, nel consueto bollettino dell’Autorità, è arrivata la risposta confermando, de facto, il mancato accesso lamentato dalla società di Trezzano alla rete vendita degli Uffici Postali.
Come di consueto prendiamo il testo ufficiale per riscostruire la vicenda: “[..] Nelle denunce presentate H3G ha affermato di aver più volte richiesto a Poste di poter accedere «alle infrastrutture materiali e immateriali e alla rete di sportelli di Poste Italiane per poter offrire i propri servizi di telefonia mobile al pubblico alle medesime condizioni praticate dalla capogruppo alla controllata Poste Mobile S.p.A..»
In ispezione sono stati acquisiti numerosi scambi di e-mail dai quali è possibile evincere:
a) la ricezione, da parte di Poste, delle numerose richieste di H3G
b) la gestione congiunta di tali richieste da parte di Poste Italiane e Poste Mobile.
Si fa riferimento, in particolare alle numerose e-mail con le quali il direttore dell’ufficio Legale di Poste Italiane ha informato, di volta in volta, le varie strutture di Poste e Poste Mobile in merito alle richieste di accesso alla rete presentate da H3G [..]
Risulta agli atti che Poste Italiane, fino al 28 ottobre 2015, non ha dato seguito alle richieste di H3G in quanto non ha fornito alla stessa i dati relativi alle condizioni economiche applicate a Poste Mobile per l’accesso alla rete né, conseguentemente, ha concesso il predetto accesso.
Deve rilevarsi che Poste, successivamente all’avvio del procedimento, ha manifestato l’intenzione « di riprendere il dialogo con H3G S.p.A.. studiando forme di collaborazione a condizioni di mercato, [omissis]». In particolare, il 27 ottobre 2015, Poste ha comunicato che « intende convocare fin dal giorno 28 ottobre 2015 la società H3G[omissis]» [..]
Nel corso dell’audizione finale H3G ha confermato che «successivamente all’invio delle CRI, si è verificato un cambiamento sensibile della posizione di Poste Italiane la quale ha convocato H3G e ha comunicato a voce le condizioni economiche applicate a Poste Mobile per l’accesso ai beni e servizi di Poste Italiane»
La stessa Poste Italiane ha affermato, nel corso dell’audizione finale, che « l’atteggiamento collaborativo di Poste sia [è n.d.r.] continuato anche negli ultimi giorni e come, con lettera del 27 novembre 2015 (trasmessa all’Autorità per conoscenza), in relazione alle richieste avanzate dal […], legale di H3G, a seguito dei colloqui intervenuti il 28 ottobre e il 3 novembre 2015 con tale società nel corso dei quali sono state mostrate tutte le condizioni economiche dei contratti fra Poste e Poste Mobile, siano state fornite risposte punto-punto, manifestando anche l’intenzione di sottoscrivere un MOU, avuto riguardo al complessivo rapporto di collaborazione commerciale fra Poste Italiane [e] Poste Mobile, nel quale, solo in parte, sono utilizzate risorse di cui Poste ha la disponibilità esclusiva, in dipendenza della gestione del SIEG. L’avvocato […] conferma l’impegno di Poste di negoziare in buona fede con H3G, con l’obiettivo di garantire la collaborazione richiesta sul piano della fattibilità tecnica della sostenibilità eco nomica e in ogni caso che alla luce dei recenti colloqui con H3G, la violazione deve ritenersi cessata»
[..] Poste Italiane ha affermato, nel corso dell’istruttoria, in primo luogo che, al momento della denuncia, erano in corso trattative commerciali con H3G per valutare la sua richiesta di accesso ex art. 8, comma 2-quater, della legge n. 287/9018. Per questo motivo Poste ritiene che «
non si rileva, allo stato, una violazione dell’art. 8, comma 2 quater l. 287/90 in quanto, prima dell’apertura del procedimento, era attivo un tavolo con H3G al fine di individuare i bisogni di quest’ultima società e di risolvere le problematiche collegate all’eventuale messa a dis posizione di beni e servizi di Poste quali, ad esempio, questioni relative alla tutela della privacy dei clienti di Telecomunicazione Mobile e altro».
Nella memoria finale Poste ha precisato che dai propri comportamenti emergerebbe «i) che non sia mai stato negato alla predetta società [H3G n.d.r.] l’accesso, ma che [si n.d.r.] stava svolgendo una attività collaborativa improntata a doverosa prudenza e ragionevolezza, in considerazione della “novità” della richiesta e della riservatezza dei rapporti commerciali tra Poste e Poste Mobile da svelare ad un concorrente; ii) che i rapporti sono stati interrotti solo a seguito dell’avvio dell’istruttoria posta in essere per effetto dell’esposto del 19 gennaio 2015, tenuto celato, come sono stati tenuti celati gli ulteriori solleciti di H3G, in data 26 marzo 2015 e 2 aprile 2015, mentre erano in corso i colloqui; iii) che … Poste, dopo la CRI, ha immediatamente ripreso i rapporti con H3G e che tali rapporti sono ancora in corso»
[…] Con riguardo alle osservazioni del denunciante, H3G ha osservato, nel corso dell’audizione finale, che «le condizioni di favore alle quali PMobile fruisce della rete e dei servizi di PT è la migliore conferma del vantaggio concorrenziale di cui essa gode rispetto ai concorrenti e della ratio della norma in esame. Questo vantaggio spiega anche in parte i brillanti risultati conseguiti da PMobile in questi anni e la conquista di rilevanti quote di mercato a scapito di H3G ». H3G ritiene che « l’obbligo a contrarre esiste ed è stato disatteso ».
[..] Dagli elementi acquisiti nel corso dell’attività istruttoria è emerso che Poste Italiane ha violato gli obblighi previsti dall’art. 8, comma 2- quater, della legge n. 287/90 in quanto ha reso disponibile a Poste Mobile la propria rete degli uffici postali e i servizi descritti in fatto e ha omesso di offrire, dietro esplicita e reiterata richiesta, ad H3G analoga possibilità a condizioni equivalenti. Alla luce degli elementi a disposizione forniti da Poste Italiane nell’ambito delle memorie e dell’audizione finale, non smentiti da H3G, deve osservarsi comunque che Poste ha recentemente intrapreso le attività prodromiche necessarie a mettere H3G in condizione di accedere ai beni e servizi di cui Poste abbia la disponibilità esclusiva in dipendenza del SIEG alla stesse condizioni applicate a Poste Mobile.
[…] (pertanto AGCM) delibera
a) che la società Poste Italiane S.p.A. ha violato l’art. 8, comma 2- quater della legge n. 287/90 omettendo di offrire, dietro esplicita richiesta, ad un concorrente della controllata Poste Mobile l’accesso, a condizioni equivalenti, ai beni e servizi di cui Poste Italiane stessa abbia la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività rientranti nel servizio postale universale;
b) che la società Poste Italiane si astenga per il futuro da porre in essere comportamenti analoghi a quelli descritti nel punto precedente.<
via agcm.it
DISCLAIMER: il testo è tratto dalla delibera AgCM sopra menzionata, ogni opinione è espressa dall’Autorità nella sua formulazione della decisione finale e non rappresenta in alcun modo la visione di Mondo3.