Eurotariffa 2016, AgCom diffida H3G

by Redazione

Nel caldo thread dedicato alla nuova tariffazione in roaming UE in vigore da aprile 2016, arriva la segnalazione di una diffida AgCom nei confronti di 3 Italia.

Argomento sempre l’applicazione dell’Eurotariffa come era già emerso nelle varie diffide dell’Autorità: “Nell’ambito dell’attività di vigilanza di propria competenza, questa Autorità ha ricevuto, a partire dal mese di aprile 2016, alcune segnalazioni da parte di utenti che hanno lamentato la mancata applicazione, da parte della società H3G S.p.A. (di seguito la “Società” o “H3G”), delle nuove disposizioni introdotte, in tema di roaming internazionale, dal Regolamento (UE) n. 2015/2120 (di seguito “Regolamento TSM”). In particolare, gli utenti hanno evidenziato che, a decorrere dal mese di aprile 2016, la predetta Società ha definito la tariffa denominata “Power Europe” strutturata sulla base del piano nazionale di riferimento “Power 15”, e non anche per il piano “Power 10”, sia ricaricabile che in abbonamento, cui vengono applicati i sovrapprezzi consentiti dalla nuova regolamentazione comunitaria. A tal proposito, con nota del 29 aprile 2016, H3G ha illustrato all’Autorità la soluzione tariffaria di base, adottata per adeguarsi alla nuova regolamentazione europea, denominata “Power Europe”, ossia una tariffa a consumo determinata sulla base del piano nazionale “Power 15”, cui vengono applicati i sovrapprezzi, in linea con quanto disposto dall’articolo 6-sexies (1) del Regolamento TSM, di seguito indicati.

Servizio in Roaming (Contenuto dell’offerta H3G- ‘Power Europe’)
PREZZO APPLICATO (IVA inclusa) € cent/ (min/SMS/DB)
Chiamate in uscita (al minuto) 21,09
Chiamate in entrata (al minuto) 1,4
SMS 7,32
Dati (MB) 24,4

Contestualmente, la Società ha lanciato, a partire dal 26 aprile 2016, accanto a ‘Power Europe’, la tariffa alternativa “Europe Pass”, attivabile in modalità opt-in, che include un dato volume di traffico voce e dati all’estero ed ha una durata di 6 giorni, senza rinnovo automatico”.

“[…] Nel corso dell’audizione tenutasi in data 18 maggio 2016, H3G ha ribadito che l’offerta denominata “Power Europe”, è strutturata sulla base del solo piano nazionale “Power 15”, e, per quanto riguarda il piano nazionale “Power 10”, ha dichiarato che si tratta di un vecchio piano non più sottoscrivibile. Per altro verso, in merito alla dedotta incompletezza delle informazioni contenute nel testo del Welcome SMS che viene inviato agli utenti nel momento in cui atterrano in uno Stato membro, la Società ha confermato che l’utente può ricevere informazioni gratuite solo contattando il numero di telefonia mobile indicato, mentre gli altri canali informativi sono a pagamento. Successivamente, in data 1 luglio 2016, si è provveduto ad effettuare un’ulteriore verifica d’ufficio in ordine all’attuazione di quanto disposto dall’Autorità con delibera n. 224/16/CONS, mediante navigazione sul sito web aziendale www.tre.it“.

Valutazioni circa l’offerta roaming di H3G “In base al quadro normativo come sopra descritto e alle indicazioni fornite dall’Autorità con l’atto di indirizzo di cui alla delibera n. 224/16/CONS, la manovra tariffaria attuata dall’operatore, con la presenza di un’unica offerta a consumo (peraltro definita sulla base del solo piano “Power 15”), applicata sia a clienti con utenza ricaricabile sia ai clienti in abbonamento, che non hanno sottoscritto piani tariffari o opzioni che includono traffico roaming, non offre agli utenti la possibilità di utilizzare la propria tariffa nazionale maggiorata della sola surcharge. Nello specifico, la modalità di tariffazione adottata dall’operatore H3G non consente ai propri clienti la effettiva fruibilità in roaming delle tariffe e/o bundle domestici maggiorati delle sole surcharge consentite (c.d. RLAH+), con la conseguenza che i clienti che fruiscono di offerte domestiche più convenienti rispetto a quella denominata “Power 15”, e sicuramente coloro che fruiscono di piani tariffari nazionali a pacchetto, sono costretti a vedersi addebitare tariffe di roaming superiori rispetto a quelle consentite secondo il modello del RLAH+. Sotto altro profilo, poi, anche la determinazione della tariffa per le chiamate in uscita e per il servizio dati stabilite dall’offerta roaming base dell’operatore non appare coerente al quadro regolamentare così come sopra illustrato, con particolare riferimento alla individuazione della tariffa domestica rispetto alla quale applicare la surcharge consentita [..]

“[…] Un ulteriore aspetto da valutare attiene alla corretta applicazione della normativa in materia di roaming, al fine di garantire la migliore trasparenza delle informazioni fornite agli utenti onde non vanificare i benefici del RLAH+. In merito, va richiamato l’articolo 14 (3) del Regolamento roaming, a norma del quale “[i] fornitori di roaming forniscono a tutti i clienti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. Essi aggiornano inoltre senza indebito ritardo i propri clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili a ogni variazione delle stesse. Successivamente i fornitori inviano, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un’altra tariffa”. D’altra parte, la Commissione europea non ha mancato di rimarcare come la fase transitoria si rivela un’occasione proficua per gli operatori per adeguare progressivamente i propri piani tariffari nazionali in vista della totale abolizione dei costi di roaming e, eventualmente, per testarli con la propria clientela. È, pertanto, essenziale che gli operatori medesimi assicurino la piena trasparenza ed una completa informativa nei confronti degli utenti onde evitare disorientamenti ed ingiustificati pregiudizi di carattere economico. Ebbene, a prescindere dai rilievi sopra svolti circa la non corrispondenza del regime tariffario applicato da H3G ai propri clienti in roaming, si è potuto constatare che, in generale, l’informativa resa agli utenti così come pubblicata sul sito aziendale e nei testi degli SMS inviati alla clientela che si reca in uno Stato membro, si presenta non conforme a quanto previsto anche dall’articolo 3 della delibera n. 224/16/CONS, in quanto carente sotto diversi profili, legati, principalmente, alla scarsa comprensibilità delle caratteristiche economiche e giuridiche delle tariffe e/o opzioni disponibili e delle facoltà di scelta in concreto riconosciute agli utenti”.

AgCom RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per diffidare la società H3G S.p.A. a dare piena applicazione alle disposizioni del Regolamento roaming, con specifico riguardo alle tariffe applicabili al periodo transitorio (30 aprile 2016 – 14 giugno 2017) di cui all’articolo 6-septies, nonché agli obblighi di trasparenza, di cui all’articolo 14 del medesimo Regolamento, così come ulteriormente precisato con l’Atto di indirizzo di cui alla delibera n. 224/16/CONS, ha diffidato H3G a dare immediata esecuzione alle disposizioni di cu agli articoli 6-sexies, 6-septies e 14 del Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 328/16/CONS 10 Regolamento (UE) n. 2012/531 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione.

Testo tratto dalla Delibera N. 328/16/CONS