Nuovo provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust nei confronti degli operatori di telefonia mobile: questa volta è il turno di 3 Italia e riguarda la pratica commerciale scorretta posta in essere dalla società nell’arco temporale ottobre-2007 – dicembre 2007 che consiste:
1) nella diffusione di un messaggio, che recita :” Il credito accumulato entro il 31/12/2006 con autoricariche,bonus e ricariche omaggio sarà utilizzabile fino al 31/12/2007. Per info chiami il 4940 ” inviato tramite SMS, in data 5 ottobre 2007, con cui la società ha introdotto un limite temporale, quale il 31-12-2007, per il consumo del credito telefonico residuo accumulato dai clienti fino al 31-12-2006 mediante autoricariche, bonus e ricariche omaggio e promosso, in precedenza, senza scadenza.
2) relativamente all’offerta “Promo di Natale” , diffusa a partire dal 27 dicembre 2007 tramite campagna telefonica ed invio di SMS, per la quale si propone la possibilità di attivare un piano telefonico promozionale per tutto il 2008, analogo all’ex piano tariffario “SuperTuaPiù” e ottenere autoricariche senza scadenza omettendo di specificare che il piano tariffario accredita 10 euro/cent di autoricarica per ogni minuto ricevuto e 4 euro/cent per ogni SMS/MMS ricevuto solo da operatori nazionali diversi da H3g .Tali informazioni verrebbero fornite al cliente, tramite SMS, solo a valle dell’attivazione dell’offerta.
Queste le valutazioni dell’ Autorità :
1) Relativamente alla diffusione del messaggio “Il credito accumulato entro il 31/12/2006 con autoricariche,bonus e ricariche omaggio sarà utilizzabile fino al 31/12/2007. Per info chiami il 4940 ” , i profili di ingannevolezza della pratica riguardano innanzitutto, la carenza informativa del messaggio con cui la società ha comunicato ai propri clienti una nuova modalità di fruizione del credito derivante da autoricarica, bonus e ricariche omaggio, non specificando le condizioni tecniche ed economiche che hanno indotto il professionista a fissare un limite temporale per usufruire del suddetto credito promosso, in precedenza, senza scadenza. All’uopo si sottolinea, inoltre, che con il messaggio è stata introdotta un’informzaione di assoluta novità, quale la scadenza del credito derivante da autoricariche, bonus e ricariche omaggio, che il professionista avrebbe dovuto comunicare ai consumatori al momento dell’ adesione alle offerte che prevedevano la possibilità di maturare autoricarica senza scadenza. I clienti potrebbero aver assunto una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbero preso; infatti, le informazioni concernenti sia le condizioni di fruizione del suddetto credito sia le caratteristiche tecniche delle offerte promozionali costituiscono uno dei principali parametri cui fanno riferimento i consumatori allorchè compiono proprie valutazioni sull’opportunità di acquistare o meno quel prodotto/servizio.
2) Relativamente all’offerta ” Promo di Natale “, diffusa in data 27-12-2007, si ritiene che il messaggio contenuto nel link del “Portale 133” sia ingannevole in quanto promuovendo l’erogazione di 10 euro/cent di autoricarica per ogni minuto ricevuto e 4 euro/cent di autoricarica per ogni SMS/MMS ricevuto, omette di specificare che il piano tariffario accredita 10 euro/cent di autoricarica solamente per ogni minuto di chiamata/videochiamata ricevuta da altro operatore mobile nazionale diverso da H3g o da rete fissa e 4 eruo/cent di autoricarica solo per ogni SMS/MMS/VMS ricevuto da altro operatore mobile nazionale diverso da H3g o da rete fissa; tali informazioni sono fornite al cliente dopo che questi ha attivato la promozione. Si ritiene, pertanto, che le informazioni fornite al consumatore, prima che questi aderisca all’offerta, non siano idonee a garantire chiarezza e completezza nformativa necessaria al fine di prendere una decisione consapevole , ma appaiono pittosto censurabili in quanto prive di dettagli sulle caratteristiche essenziai della promozione […]
La diffusione dei messaggi relativi alle informazioni sulla fruizione del credito derivante da autoricarica, bonus e ricariche omaggio e alle informazioni sulle modalità di autoricarica dell’offerta ” Promo di Natale ” si considerano fattispecie appartenenti ad una medesima pratica commerciale [omissis] .
[…]
L’ Antitrust ha quantificato alla società H3g S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 130.000 € . Considerando che risulta già destinataria di altri provvedimenti di ingannevolezza in violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, la sanzione indicata è stata aumentata a 170.000 € . Considerata, infine, la necessità di tenere conto delle condizioni economiche dell’operatore ( risultano registrate delle perdite sulla base dell’ultimo bilancio disponibile relativo all’esercizio 2007), la sanzione è stata riportata a 130.000 € .