Una nota importante riguarda i soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 hanno diritto all’agevolazione dell’iva al 4% (anziché quella ordinaria del 22%).
L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti di apparecchiature e dispositivi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico e non può essere applicata ai servizi telefonici (voce e/o dati).
Nel caso di vendita cash si può applicare subito l’iva agevolata.
Diversamente, nello scenario di attivazione di un Telefono Incluso o Finanziamento sarà cura della rete vendita recuperare e richiedere la documentazione necessaria.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Copia del Certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata. I verbali delle commissioni mediche integrate riportano, infatti, anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere le agevolazioni fiscali.
Se da questi certificati non risulta il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio tecnico e informatico, è necessario esibire anche una copia della certificazione rilasciata dal medico curante contenente l’attestazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.
SOGGETTI AGEVOLABILI
Persona con disabilità in senso generale, indipendentemente dalla circostanza che egli fruisca dell’assegno di accompagnamento.
La legge considera meritevole di tutela la persona “che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Le agevolazioni sono sempre fruibili anche da parte di un familiare, quando la persona con disabilità è fiscalmente a carico.