Tele2 contro Wind, multe per le portabilità anche nella telefonia fissa

by Andrea Trapani

Le portabilità sono un problema globale anche nella telefonia fissa.

Tele2L’ultimo caso arriva dal bollettino dell’Antitrust dove Opitel, ossia la società di gestione di Tele2, ha denunciato Wind Infostrada per ostruzioni nel cambio gestore dalla rete arancione alla loro.

Questo quanto emerso nell’ultimo bollettino:

[…] Le condotte oggetto di valutazione nel presente provvedimento come “pratiche commerciali”, attengono a comportamenti tenuti dall’operatore Wind […] con riferimento alle attività connesse al passaggio dell’utenza telefonica fissa di singoli consumatori ad altro operatore concorrente OLO (Other Licensed Operator).
In particolare, secondo quanto emerso dagli accertamenti preistruttori, Wind Telecomunicazioni S.p.A. non avrebbe consentito a diversi consumatori che avevano espresso la volontà di migrare verso un altro operatore di telefonia fissa di esercitare il diritto di recesso dal predetto professionista o avrebbe ritardato l’esercizio di tale diritto, attraverso una serie di comportamenti ostruzionistici.

3. Tra i diversi comportamenti emersi rilevano il fatto che Wind non avrebbe comunicato o avrebbe comunicato con molto ritardo al cliente il codice di migrazione. Inoltre, Wind avrebbe tenuto indebitamente occupata la linea voce e dati per lungo tempo, impedendo all’operatore recipient di disporre della linea, nonostante la comunicazione del codice di migrazione al cliente e la volontà di procedere alla migrazione presso altro operatore. Infine, Wind avrebbe proceduto a richiedere il pagamento di somme per servizi non più erogati a seguito di richiesta di disdetta.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
(a) La comunicazione di avvio del procedimento
4. In data 13 maggio 2009, sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, ed in particolare alla luce di numerose segnalazioni pervenute tra il gennaio 2008 e il maggio 2009, da parte di singoli consumatori, associazioni di consumatori nonché di società concorrenti, fra cui la società Opitel S.p.A. che ha contestato a Wind il mancato riconoscimento di codice di migrazione autogenerati da Opitel S.p.A., è stato avviato il procedimento istruttorio PS1186, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, come modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento.
5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è stato contestato a Wind Telecomunicazioni di non aver consentito ai consumatori che avevano espresso la volontà di migrare verso un altro operatore di esercitare il diritto di recesso o di aver ritardato l’esercizio di tale diritto, attraverso i comportamenti ostruzionistici menzionati al punto I del presente provvedimento.

[…]

46. Con riguardo alla gravità della violazione, occorre osservare che la pratica commerciale in esame ha avuto un significativo impatto, essendo potenzialmente idonea a raggiungere un elevato numero di consumatori, corrispondente a tutti i soggetti interessati ad attivare procedure di trasferimento delle relative utenze da Wind ad altri operatori.
47. Inoltre, la gravità della pratica è da ricondurre nel caso di specie, per un verso, alla sussistenza di una fattispecie aggressiva e, per altro verso, alla tipologia delle omissioni informative e al settore al quale l’offerta di servizi in esame si riferisce, ovvero quello della telefonia fissa. Rileva, inoltre, la palese contrarietà alla diligenza professionale, atteso che un operatore, quale Wind Telecomunicazioni, da lungo tempo attivo nel settore di cui trattasi e, conseguentemente, dotato di specifica competenza, è certamente edotto della rilevanza di strumenti per consentire all’utente il passaggio ad altro operatore.
48. Infine, va considerato il contesto in cui la condotta è stata posta in essere, che è caratterizzato da una progressiva liberalizzazione del mercato a favore del consumatore, all’interno del quale, attraverso la legge n. 40/2007, il legislatore ha inteso sancire il diritto di passare ad un altro operatore di telecomunicazione con uno specifico intervento normativo.
49. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la pratica risulta aver avuto una diffusione per un periodo lungo, intercorrente quantomeno dal giugno 2008, periodo in cui è entrata in vigore la procedura prevista dalla delibera 274/07/CONS e in cui si sono registrati i primi ostacoli nei confronti degli utenti, sino al momento di adozione del presente provvedimento.

[…] RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta, ai sensi degli articoli 20, comma 2, 24 e 25, lettera d), del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto è contraria alla diligenza professionale e idonea a ostacolare il comportamento economico del consumatore che abbia deciso di esercitar il diritto di trasferire la propria utenza in capo ad un altro operatore;

DELIBERA
[…] che alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 190.000 € (centonovantamila euro)

Non solo problemi di portabilità nella telefonia mobile, anche quella fissa ha i suoi guai…