La notizia è della fine della scorsa settimana, comunque è rilievo per il mondo delle TLC italiane.
Nel 2007 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato le denunce di diversi operatori (Tele2, ReteItaly, Startel etc) per gli ostacoli posti negli anni precedenti da Telecom, Wind e Vodafone allo svolgimento della loro attività commerciale nel mercato della telefonia.
Come riporta la nota di Assoutenti i vari operatori che non erano titolari di frequenze radio, dovevano pertanto necessariamente utilizzare le frequenze assegnate in via esclusiva a Telecom, Wind e Vodafone.
Come è facile immaginare i tre operatori di rete, sfruttando la propria posizione dominante (all’epoca detenevano circa il 91% del mercato dell’offerta dei servizi voce e SMS) avevano in particolare richiesto agli altri operatori tariffe alte e comunque superiori a quelle praticate a favore delle proprie divisioni commerciali.
Da qui la decisione di sanzionare questa posizione.
Tale trattamento discriminatorio risulta in contrasto con l’art. 82 del Trattato europeo, in quanto idoneo ad alterare i principi della libera concorrenza tra le imprese. Non sono stati invece riscontrati elementi tali da configurare intese lesive della concorrenza ai sensi dell’art. 81 del Trattato.
Per queste ragioni l’Agcm ha deliberato una sanzione di 20 milioni di euro alla Telecom e di 2 milioni di euro alla Wind (sanzioni proporzionate alle differenti dimensioni economiche delle aziende, alla diversa durata degli abusi e a precedenti violazioni della normativa europea in materia di concorrenza da parte di Telecom) mentre ha chiuso senza sanzioni il procedimento nei confronti di Vodafone, accettando gli impegni presentati da quest’ultima per superare i comportamenti anticoncorrenziali fino ad allora posti in essere.
Nel 2008 il Tar ha respinto i ricorsi delle due società, condividendo in pieno le argomentazioni alla base dei provvedimenti dell’Autorità.
Telecom e Wind hanno presentato però nuovi ricorsi al Consiglio di Stato, che però li ha respinti, giudicando corrette le motivazioni dell’Antitrust con riferimento sia al merito della questione (ad esempio sul fatto che esistono tanti mercati dei servizi di terminazione quante sono le reti mobili e, conseguentemente, ciascun operatore deve essere considerato dominante con riferimento alla propria rete) sia alla procedura seguita nella quantificazione delle sanzioni.