La sanzione era del 2009 e vedeva coinvolta, oltre ad H3G, anche gli altri gestori di telefonia mobile italiana.
Oggetto della multa dell’Autorità erano i servizi a valore aggiunto in decade 4 per i quali, nello specifico, 3 Italia era stata sanzionata per 100.000 euro. Nel bollettino odierno AGCM la sanzione è stata rideterminata con una nuova cifra a favore del gestore.
Nello specifico, visto che il TAR – a cui aveva fatto ricorso la società – confermando la legittimità della valutazione in merito alla scorrettezza della pratica commerciale oggetto del provvedimento impugnato ha rimesso all’Autorità stessa il compito di procedere alla rideterminazione della sanzione irrogata alla società H3G S.p.A. , è stato deciso per la quantificazione della sanzione:
- 9. Ciò premesso, in ordine alla quantificazione della sanzione, alla luce delle indicazioni fornite dal giudice amministrativo, occorre tenere conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo, in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa
- 10. In particolare, si ritiene di rideterminare l’ammenda, già irrogata a H3G S.p.A. con delibera n. 19202 del 26 novembre 2008, nei seguenti termini.
- 11. L’importo base della sanzione viene rideterminato in 70.000 euro, rispetto ai 100.000 euro, indicati nel provvedimento n. 19202 del 26 novembre 2008, in ragione: (i) dell’assenza nel messaggio diffuso sul sito internet della dicitura “vuoi ricevere subito in regalo la suoneria”; (ii) della carenza di motivazione, nella delibera n. 19202 del 26 novembre 2008, in ordine alla sussistenza di una procedura particolarmente complessa per la disattivazione del servizio; (iii) della circostanza che il ruolo di H3G è stato subvalente rispetto alla condotta attiva del provider che ha realizzato e diffuso il messaggio, così come indicato dal TAR Lazio nella sentenza n. 14856/2010.
- 12. Rispetto all’importo base come sopra determinato, può essere effettuata la valutazione di eventuali circostanze aggravanti e attenuanti, valutazione non censurata nella predetta sentenza del TAR Lazio.
- 13. Nel caso di specie, così come avvenuto nel provvedimento n. 19202 del 26 novembre 2008, si applica un aumento pari a 30.000 euro, in quanto la società H3G risulta già destinataria di diversi provvedimenti di ingannevolezza in violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di cui alcuni riguardanti proprio fattispecie analoghe a quella oggetto del provvedimento.
Alla luce di tali elementi, l’importo rideterminato della sanzione è stato pari a 100.000 € (centomila euro). ma onsiderata la necessità di tenere conto delle condizioni economiche dell’operatore pubblicitario per garantire, ai sensi del richiamato art. 11 della legge n. 689/81, la proporzionalità della sanzione alle risorse economiche dell’agente che, nel caso di specie, come effettuato nel provvedimento n. 19202 del 26 novembre 2008, risulta abbia registrato delle perdite, la sanzione indicata viene diminuita a 60.000 € (sessantamila euro).