Antitrust, sanzione bis per H3G: ancora i servizi non fruiti nell’occhio dell’autorità

by Valerio Longhi

Il 2012 inizia per 3 Italia con il bollettino Antitrust: ormai un esercizio quasi settimanale per gli operatori TLC italiani.

Nel caso specifico dell’odierno provvedimento il ritorno da parte dell’Autorità a due precedenti condotte commerciali sanzionati, tra cui quella dell’attivazione dei cosiddetti contratti porta a porta di 3. Come spiega AGCM stessa “alcuni consumatori hanno segnalato la reiterazione di condotte oggetto di valutazione nel procedimento PS3670, con particolare riferimento alla fatturazione di servizi non fruiti per indisponibilità dell’apparecchiatura associata (chiavetta o terminale) o a seguito di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 64 del Codice del Consumo“.

Non solo.

Dalla lettura delle segnalazioni pervenute  emerge il perdurare di profili di scorrettezza nelle condotte poste in essere da H3G, già oggetto del provvedimento n. 22339 del 28 aprile 2011. In particolare, H3G risulta aver continuato ad effettuare indebite richieste di pagamento per servizi non resi o che erano stati oggetto di esercizio di un diritto di recesso da parte dei consumatori ai sensi dell’articolo 64 del Codice del Consumo“, continua l’odierno bollettino.

Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene – afferma AGCM – che il comportamento posto in essere dal professionista costituisca inottemperanza al punto a) del provvedimento n. 22339 del 28 aprile, consistente nella fatturazione di servizi non fruiti per indisponibilità dell’apparecchiatura o a seguito di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 64 del Codice del Consumo: “Si rileva, al riguardo, che dalle stesse segnalazioni effettuate dai consumatori, emerge che la condotta sopra descritta, già sanzionata dall’Autorità, è stata reiterata da H3G in un periodo successivo alla ricezione del provvedimento inibitorio n. 22339 del 28 aprile 2011, con particolare riferimento al periodo intercorrente dall’11 maggio 2011, data di notifica del provvedimento, quantomeno fino al mese di luglio 20116. Occorre rilevare che tale condotta è stata posta in essere in un arco temporale successivo anche alla notifica dell’avvio del presente procedimento di inottemperanza [..]

[..] Viceversa, alla luce degli elementi emersi nel corso del presente procedimento non si è riscontrata un’inottemperanza al punto b) del provvedimento n. 22339 del 28 aprile 2011.”

Alla fine la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata è stata di 50.000 euro per pratica commerciale scorretta.