Ancora un provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust nell’ultimo bollettino emesso ieri.
Tornano alla ribalta i servizi a valore aggiunto di società terze. Nel caso specifico “secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e le segnalazioni di alcuni consumatori pervenute nel periodo maggio 2011 – aprile 2012, la società David2 avrebbe diffuso, tramite banner presenti in alcuni siti internet, una serie di messaggi pubblicitari in collaborazione con Vodafone, Telecom, Wind, H3G e PosteMobile, finalizzati apparentemente a promuovere un concorso a premi, al quale, in realtà, i consumatori potevano partecipare solo a seguito di abbonamento a un servizio premium denominato “allyoucan”.”
Sono 4 i tipi di banner a cui si fa riferimento, tra cui, letteralmente dal provvedimento anche quello “rilevato in data 9 novembre 2011 nel sito web premieconcorsi.com, che è stato diffuso tramite un banner che recita: “Prova subito a vincere … in palio 5 ricariche da 100€”.
Sulla stessa falsariga gli altri tre. Ancora:
[..] Le evidenze acquisite
47. David2, in qualità di Content Service Provider (di seguito anche “CSP”), offre servizi c.d. premium a pagamento che consentono, effettuando una sottoscrizione via webno inviando un sms al numero 48182, di ricevere in abbonamento sul proprio cellulare una serie di prodotti digitali (suonerie, sfondi, video, giochi ecc.).
48. “Allyoucan” è un servizio premium offerto in abbonamento da David2, che consente di fruire dei suddetti prodotti presenti sul portale del professionista all’indirizzo www.allyoucan.it. In particolare, l’utente abbonato può scaricare (via wap o mail), al costo mensile di euro 24,20 (iva inclusa) 100 suonerie, 200 sfondi, 20 video, 10 giochi tra quelli disponibili. Si possono, altresì,
ricevere 3 servizi di news alerting ANSA (sport, cronaca, news, spettacolo, ecc.), l’oroscopo quotidiano e inviare 50 messaggi gratuiti dal portale verso numerazioni di telefonia mobile.
49. I contenuti del servizio “allyoucan”, offerti da David2 in qualità di CSP, sono veicolati da Vodafone in qualità di Service Provider (di seguito anche “SP”) verso le reti degli altri operatori mobili di telecomunicazioni che, in qualità di Access Provider
(di seguito anche “AP”), inviano gli sms premium all’utenza telefonica attestata sulla propria rete.
[..]
52. Vodafone, in qualità di Services Provider, ha stipulato con Telecom, Wind e H3G, in qualità di Acces Provider, un Accordo Quadro al fine di recepire le previsioni regolamentari e disciplinare le relative modalità di interconnessione. Viceversa, non risulta alcun accordo contrattuale stipulato, da un lato, da David2 e, dall’altro, dalle società Telecom, Wind, H3G. e PosteMobile, avente ad oggetto la promozione e la vendita dei prodotti digitali in questione [..]
L’Autorità, rispondendo alle varie memorie difensive, ha comunque evidenziato “che la pratica commerciale in esame riguarda messaggi pubblicitari, veicolati tramite internet, che, nel promuovere concorsi a premio, non informano correttamente sull’oggetto, sulla natura e sull’onerosità della reale offerta, che consiste in prodotti digitali distribuiti, a seguito di adesione a un abbonamento mensile a pagamento, da David2, tramite un contratto da questi sottoscritto con la società Vodafone Omnitel”. Non solo: “[..] Da quanto sopra riportato, pertanto, emerge che David2 non fornisce ai consumatori indicazioni chiare, seppur sintetiche, sulla natura e le caratteristiche del servizio offerto. In particolare, in relazione ai Banner 1), 2) e 3) si rileva che David2 ha omesso di riportare l’oggetto del servizio denominato “allyoucan” (ovvero che si tratta di prodotti digitali) e ha indicato, con caratteri quasi illeggibili e in maniera comunque erronea, ambigua e ingannevole, la natura, la durata e l’onerosità del medesimo (ovvero che si tratta di un abbonamento mensile al costo di 24,20 euro e non a settimanale al costo di 5 euro).”
“[..] Si rileva, pertanto, in capo a Vodafone una responsabilità editoriale, assunta mediante il contratto stipulato con il content service provider, consistente nell’obbligo (preventivo e successivo) di verificare la diffusione del contenuto dei messaggi pubblicitari in questione (banner e landing page che riproduce il banner stesso) e di autorizzare, nell’ambito di operazioni pubblicitarie relative ai suesposti prodotti digitali reclamizzati, l’uso di marchi, segni distintivi, slogan propri e di altri “Operatori Access Provider”. Il logo e la denominazione aziendale di Vodafone (e degli altri operatori AP) è specificamente prevista con notevole evidenza grafica in tutti i messaggi pubblicitari oggetto di contestazione.”
“[..] Nel caso di specie, si evidenzia che dal contratto sottoscritto tra David2 e Vodafone deriva una cointeressenza diretta e immediata del gestore telefonico a incrementare e sviluppare i profitti derivanti dai traffici telefonici conseguenti alla fruizione di servizi a decade “4”. L’operatore telefonico, infatti, trae un immediato vantaggio economico dalla diffusione dei messaggi segnalati, in quanto i proventi derivanti dal traffico telefonico verso la numerazione a decade “4” sono ripartiti fra il fornitore dei contenuti e lo stesso operatore. In particolare, gli importi prelevati agli utenti, in seguito all’attivazione del servizio, sono incassati dall’SP (sia direttamente sia indirettamente tramite gli operatori AP) che, a sua volta, provvede a corrispondere una percentuale (revenue sharing) al CSP in base agli accordi sottoscritti.
“Viceversa“, si legge nel provvedimento, “non sussistono agli atti elementi sufficienti per imputare la predetta violazione anche nei confronti delle società Telecom, Wind, H3G e PosteMobile. In particolare, non risulta che le suddette società abbiano poteri di controllo e autorizzativi sull’operato di David2 [..]“ . Pertanto la delibera riguarda solo Vodafone e il fornitore: nello specifico AgCM DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalle società David2 S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, commi 2 e 3, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla società David2 S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro);
c) di irrogare alla società Vodafone Omnitel N.V. una sanzione amministrativa pecuniaria di 80.000 € (ottantamila euro);
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Cfr. Contratto Servizi Premium tra Vodafone e David2, cit. BOLLETTINO N. 28 DEL 30 LUGLIO 2012 89
relazione all’ideazione e alla realizzazione dei messaggi, nonché alla loro diffusione su internet.
Dagli atti non risulta, altresì, esservi alcun rapporto tra i suddetti operatori e la società D2, non
essendovi alcun contratto tra dette parti, né alcun rapporto commerciale