Lo scorso 11 ottobre sono state pubblicate sul sito agcom.it l’adozione di misure cautelari – DELIBERA N. 549/13/CONS – nella controversia instaurata da DIGITEL ITALIA S.p.a, ALPHA TELECOM ITALIA S.p.a., NOITEL S.r.l., ICS ITALIA S.r.l., PLUSCOM S.a.s., SAN MICHELE COMMUNICATION S.r.l. nei confronti di H3G S.p.a. e TELOGIC Italy S.r.l. in materia di obblighi di continuità della fornitura di servizi di accesso ed interconnessione.
Un documento importante che cerchiamo di riassumere. Intanto vediamo i protagonisti: gli istanti sono operatori nazionali di servizi di comunicazione elettronica, autorizzati all’offerta al pubblico di servizi mobili e personali in modalità virtuale (offerta al pubblico di servizi mobili in modalità virtuale a titolo di Enhanced Service Provider (ESP), per quanto riguarda Digitel Italia S.p.A., o di Air Time Reseller (ATR) per gli altri ricorrenti).
Telogic è un MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) ossia una società che fornisce servizi agli MVNO (Mobile Virtual Network Operators) in modo che questi ultimi possano offrire i propri servizi mobili ai clienti finali. Per fornire i propri servizi di “enabling” Telogic si avvale di elementi di rete e servizi offerti dalle società Capernow A/S, Italtel, KPNQwest, JSC Ingenium e Materna. Telogic opera in Italia sulla base di un contratto stipulato in data 11 maggio del 2011 con H3G, assegnatario di frequenze di terza generazione mobile e licenziatario per la fornitura di servizi mobili e personali su scala nazionale. Tale accordo disciplina, l’interconnessione tra la piattaforma di Telogic e la rete e i sistemi di H3G, l’acquisto e la rivendita di traffico wholesale e di USIM e la fornitura di servizi mobili agli MVNO.
La diffida di 3 Italia. In data 24 maggio 2013 H3G informava Telogic, ponendo in copia il MISE, che qualora non avesse adempiuto entro 15 giorni ai propri obblighi di pagamento avrebbe sospeso una serie di servizi accessori forniti ai sensi del contratto dell’11 maggio 2011 succitato (roaming, fornitura di nuove USIM, ecc.).
H3G comunicava, altresì, che, ai sensi del comma 25.52 del Codice, avrebbe sospeso l’intero servizio (garantendo comunque la MNP) a partire dall’8 settembre 2013, conteggiando dal 10 giugno 2013 i 90 giorni previsti per comunicare ai propri utenti l’interruzione del servizio di comunicazione elettronica.
Nella stessa nota H3G invitava Telogic ad informare i propri utenti (MVNO), e tramite questi i clienti finali, dell’imminenza della limitazione e successiva cessazione dei servizi, in caso non venisse versata la somma di cui doveva essere pagata. In data 4 giugno 2013 H3G inviava all’Autorità ed al MISE una notaaffinché gli organi competenti (Autorità e MISE) potessero adottare o indicare ulteriori azioni per preservare e garantire i diritti degli utenti finali ed al contempo la posizione creditoria della stessa H3G.
L’incontro. In data 26 luglio 2013 le Direzioni competenti (Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica – DIR e Direzione tutela del consumatore – DIT) convocavano per il giorno 30 luglio 2013 H3G, Telogic e le società BIP, Optima Italia, Digitel, Noitel, Pluscom, Limecom, ICS Italia e Active Network, al fine di individuare le possibili azioni e gli adempimenti di competenza finalizzati alla tutela dell’utenza finale ed a verificare la correttezza dei rapporti tra gli operatori in questione.
Durante tale audizione, come da verbale redatto, H3G ribadiva le criticità contrattuali con Telogic rappresentando che, alla luce del mancato rispetto da parte di quest’ultima dei diversi piani di rientro concordati, il contratto si riteneva risolto dal 25 luglio 2013. H3G rappresentava, inoltre, che avrebbe assicurato il servizio per il periodo di tempo indicato dall’Autorità purché vi fosse l’impegno di un piano di rientro con Telogic o con altri investitori, o la cessione del credito che Telogic vanta nei confronti di terzi. In particolare H3G forniva la propria disponibilità ad attendere i 180 giorni richiesti, anche alla luce del gradimento dell’Autorità di una simile soluzione, purché vi fosse garanzia del proprio credito.
Le discussioni svolte nel corso dell’audizione succitata evidenziavano, inoltre:
- Telogic, filiale italiana posseduta al 100% dalla Holding Danese, apparirebbe essere stata vittima, a quanto dalla stessa dichiarato, di ingenti mancati pagamenti: ciò avrebbe causato l’attuale dissesto finanziario;
- già in quella data erano in corso trattative per l’acquisto, da parte di consorzi, della filiale italiana Telogic, ritenuta comunque profittevole.
Per tutte queste ragioni la stessa Telogic non forniva garanzie sulla possibilità di continuare l’erogazione dei servizi, nonostante l’apertura in tal senso mostrata da H3G. Telogic altresì proponeva, prima di individuare soluzioni specifiche, di attendere gli esiti delle trattative con questi altri soggetti.
Bip, che a quella data aveva già 220.000 clienti, segnalava che voleva usufruire di 180 giorni per avere tempo di comunicare ai clienti le eventuali novità (ad esempio il servizio in continuità su rete 3 Italia). Alcuni MVNO invece rappresentavano di non essere mai stati messi a conoscenza delle criticità contrattuali tra H3G e Telogic prima della convocazione dell’Autorità del 26 luglio 2013: nel corso della riunione gli stessi pertanto rappresentavano il loro diritto all’adozione di un provvedimento di urgenza dell’Autorità che imponga la continuità del servizio alle parti in causa (Telogic e H3G).
La bancarotta della Holding Danese di Telogic Italy Con nota del 12 agosto 2013 acquisita in pari data al protocollo dell’Autorità n. 45040, Telogic comunicava agli uffici dell’Autorità che il tribunale danese aveva dichiarato, dal 1° agosto, il fallimento della Holding Danese. La continuità del servizio, da parte di Telogic, a questo punto dipendeva dall’ingresso di nuovi capitali (allo stato dichiarava la presenza di tre potenziali acquirenti).
Audizione del 26 agosto 2013 H3G ribadiva la disponibilità a proseguire nella fornitura del servizio per 6 mesi
a partire dal 30 luglio 2013, purché venga fatto salvo il suo credito. [..]
Audizione del tavolo di confronto del 13 settembre 2013 Nel corso dell’audizione, come da verbale redatto, Telogic rappresentava che da pochi giorni il Trustee Danese aveva accettato la proposta della società LIMITLESS, nuova proprietaria di Telogic. Erano inoltre in corso trattative del nuovo proprietario con H3G (LIMITLESS infatti aveva, il 3 settembre 2013, preso contatti con H3G per definire un piano di rientro del debito di Telogic nei
confronti della stessa).
Ciò premesso Telogic rappresentava di essere in grado di operare solo laddove avesse ricominciato a ricevere, con regolarità, quanto dovuto dai propri clienti wholesale per i servizi di rete resi. Lamentava, a tale proposito, un significativo credito nei confronti di BIP. [..]
In data 12 settembre 2013 H3G comunicava agli uffici dell’Autorità, con nota acquisita al protocollo dell’Autorità n. 48459 in pari data, di aver avviato negoziati con alcuni MVNO per la fornitura diretta dei servizi wholesale mobili analoghi a quelli offerti da Telogic.
Articolo 1 (Misure cautelari adottate nei confronti di Telogic e H3G)
1. Telogic eroga i servizi attualmente forniti agli MVNO attestati sulla rete dell’operatore medesimo almeno sino al 28 ottobre 2013.
2. H3G eroga i servizi attualmente forniti a Telogic almeno sino al 28 ottobre 2013, fatto salvo il servizio di roaming, che H3G ha facoltà di sospendere a partire dall’1 ottobre 2013.
3. Fatti salvi i diritti delle parti in relazione ai crediti antecedenti alla pubblicazione del presente provvedimento, gli MVNO attestati sulla rete di Telogic dovranno remunerare i servizi forniti da Telogic e quest’ultima i servizi resi da H3G, riportati nelle fatture che saranno emesse da Telogic ed H3G, in ottemperanza ai contratti tra le parti.
4. Nel periodo di tempo di cui al comma 1, H3G e Telogic forniscono la massima disponibilità e collaborazione per porre in essere l’eventuale passaggio degli MVNO, oggi attestati sulle infrastrutture di Telogic, verso altro operatore;
l’Autorità vigila su tale processo di migrazione.
Articolo 2 (Disposizioni finali)
1. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel sito web dell’Autorità.
2. Ai sensi dell’art. 11, comma 9, del Regolamento adottato con delibera n. 352/08/CONS le prescrizioni di cui all’art. 1 del presente provvedimento, costituiscono un ordine ai sensi dell’articolo 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
3. Ai sensi dell’art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
4. Ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, che ha abrogato gli articoli 21 e 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.
NOTA AI LETTORI: il testo di cui sopra NON è esaustivo ed è tratto da quanto contenuto nel documento originale su agcom.it che preghiamo di leggere in ogni sua parte. La posizione di Mondo3 nel riportare tali parti della delibera è avalutativa con il solo a scopo di rendere nota la decisione dell’Autorità.