Probabilmente non è finita la storia di Bip Mobile.
Forse lo sarà per le questioni che hanno visto protagonista AgCom, ma non è detto che sia l’ultima parola.
E’ notizia di ieri la sanzione con cui AgCom ha chiuso il procedimento per l’omessa comunicazione agli utenti dell’interruzione del servizio.
Per Bip Mobile è arrivata una multa di 206mila euro.
Una piccola soddisfazione per i clienti del gestore virtuale che però non sembra trovare conferma nelle delibere della stessa autorità.
Sempre ieri, infatti, ad esempio la Delibera n. 51/14/CIR che riguardava tre (ex) clienti Bip contro l’operatore in realtà rimandava il tutto fuori dalle sedi amministrative.
I tre clienti hanno dichiarato che – come ben sappiamo – in data 30 dicembre 2013 il servizio telefonico inerente alle predette utenze veniva sospeso sia per il traffico in uscita che per
il traffico in entrata, senza preavviso e senza motivazione.
In base a tali premesse, gli istanti hanno richiesto:
i. la liquidazione di un indennizzo a copertura del predetto disservizio;
ii. il risarcimento dei danni morali e materiali.
La risposta in premessa di AgCom – che ha rigettato la richiesta – sembra disallineata dalla sanzione perché dice che “… a ben vedere, infatti, la sospensione delle utenze telefoniche in epigrafe non è stata predisposta di default dalla società Bip Mobile S.p.A., quale titolare del rapporto contrattuale in essere con gli istanti, bensì dalla società Telelogic Italy S.r.l. che, in qualità di Enabler, svolge il ruolo di esercizio della piattaforma di billing di Bip Mobile interfacciando la rete H3G.
L’avvenuta interruzione del servizio di telefonia mobile a far data dal 30 dicembre 2013 non ha interessato le sole utenze telefoniche intestate agli istanti in epigrafe, bensì ha impattato l’intero bacino di utenza di Bip Mobile, in ragione dello spegnimento della piattaforma tecnologica da parte della società Telelogic Italy S.r.l., a fronte delle utorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 51/14/CIR 3 criticità contrattuali e delle pendenti insolvenze di entrambi gli operatori verso il gestore H3G S.p.A., assegnatario delle frequenze di terza generazione mobile e licenziatario per la fornitura dei servizi mobili su scala nazionale.
Nello specifico, si deve evidenziare che la sospensione lamentata dagli istanti è avvenuta per un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei singoli contraenti (utente finale ed operatore) ed, in quanto tale, non può legittimare l’applicazione degli articoli 4 e 5 dell’allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS. Infatti, la fattispecie non può inquadrarsi nella tipologia di “sospensione o cessazione amministrativa” avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, che viene disposta dall’operatore per motivi legati al rapporto con il proprio cliente, ad esempio per asserita morosità. Né può rientrare nella previsione regolamentare di cui al successivo articolo 5, che è circoscritto alle sole ipotesi di sospensione causata da motivi tecnici imputabili all’operatore.
Pertanto, nella fattispecie in esame trova applicazione il principio secondo cui, per il combinato disposto degli articoli 1256 e 1243 del codice civile, l’obbligazione del soggetto, la cui prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile, costituisce causa di estinzione dell’obbligazione, sicchè colui che non può rendere la prestazione divenuta intanto impossibile, non può chiedere la relativa controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito; restando, quindi, salva l’eventuale restituzione del credito residuo, che però non è stata perorata dagli istanti nella presente procedura.
Da ultimo, va comunque rilevata la specifica clausola di esonero da responsabilità contenuta nell’articolo 12, delle norme d’uso della società Bip Mobile S.p.A., che prevede espressamente che, sia in presenza di errata utilizzazione del servizio, sia in caso di problematica di rete dell’operatore con il quale Bip Mobile ha stipulato apposito
contratto per la fornitura di servizi di telefonia mobile (nel caso di specie, Telogic Italy S.r.l./H3G S.p.A.), “Bip Mobile potrà sospendere in ogni momento i servizi, in tutto o in parte, anche senza preavviso”.
“Per quanto sopra esposto, le richieste degli istanti non possono ritenersi accoglibili nell’ambito della risoluzione, in via amministrativa, del contenzioso, con espressa salvezza di ogni ulteriore ed eventuale rilevanza in altra sede.