La Corte di Cassazione con la recente sentenza n.24026 depositata lo scorso 25 novembre 2015, si è pronunciata a favore del comune di Biccari rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Chiarello e Maria Suppa del Foro di Lecce, legali del servizio “Salvagente Tributario” di ANUTEL, relativamente alla controversia sorta in seguito ad avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune nei confronti di una compagnia telefonica,per il recupero dell’ICI dovuta su di una stazione radio base per l’espletamento del servizio radiomobile di comunicazione.
La sentenza ha confermato la decisione della CTR, così respingendo il ricorso della società di servizi telefonici in merito alla esigenza che dette costruzioni vadano denunciate in catasto in quanto unità immobiliari dotate di autonomia funzionale e reddituale e con attribuzione di categoria catastale D e non in catg. E come invano preteso dalla società telefonica.
A giudizio della Suprema Corte, la decisione impugnata stabilisce in modo limpido che, nel caso di specie, “i ripetitori di telefonia mobile devono essere classificati categoria ‘D’, in quanto trattasi di struttura stabilmente infissa al suolo, recintata, all’interno della quale è stato installato, su platea di calcestruzzo, un traliccio cui sono state fissate le antenne”.
Il giudicato di legittimità, che per la prima volta si è pronunciato su tale tipologia di costruzioni, apre quindi, la possibilità per i Comuni di pretendere per queste unità immobiliari le imposte reali sui fabbricati (ICI,IMU,TASI).
L’approssimarsi della scadenza del termine di decadenza per l’azione accertativa relativa all’annualità 2009 per le omissioni dichiarative impone, però, una accelerazione della procedura onde poter notificare l’avviso di accertamento entro il prossimo 31 dicembre.
La maggior parte delle situazioni riscontrabili concernono stazioni radio non accatastate, per cui pur essendo casistiche che ammettono l’avvio della procedura ex art.1 co.336 della L. Finanziaria 2005 (L n.311/2004) comunque non garantiscono la tempestività dell’accertamento dell’annualità di imposta in scadenza in quanto, al di là dei tempi della procedura, è questione controversa (perché vi sono sentenze di merito che addirittura ritengono ammissibile la prescrizione ordinaria) se le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite all’esito della procedura, che per quanto previsto dal successivo co.337 “… producono effetto fiscale in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale indicata nella richiesta notificata dal comune”, siano comunque utilizzabili per l’accertamento di annualità oltre i termini ordinari di accertamento.
Si ritiene che per evitare la decadenza dell’azione accertatrice il Comune potrà procedere all’accertamento della base imponibile dei predetti fabbricati ai sensi dell’art. 5 co.3 del D.Lgs. n.504/92 e pertanto dovrà richiedere alla compagnia telefonica le scritture contabili onde procedere al c.d. accertamento per costi contabilizzati.
A tal fine, malgrado i tempi stretti, bisognerà inoltrare specifica richiesta assegnando almeno gg.15 per la consegna dei documenti. Qualora ciò non avvenga, o i documenti vengano presentati in ritardo il Comune ha la facoltà ad emettere un accertamento induttivo ricorrendo alle rendite similari, mentre se il ritardo dovesse superare i gg.60 avrà facoltà anche di emettere apposito atto di contestazione.
E’ probabile, che le compagnie telefoniche a seguito della predetta richiesta e tenuto conto della posizione espressa dalla Cassazione si determinino a provvedere spontaneamente all’accatastamento al fine di evitare i presumibili maggiori imponibili del metodo per costi piuttosto che del criterio ordinario catastale.
Tale evenienza, vista anche la procedura di reclamo/mediazione in vigore dal prossimo 1 gennaio 2016 potrà determinare l’effetto benefico per l’ente impositore di mettere a regime una nuova posizione fiscale ed anche di addivenire ad una definizione extragiudiziale non solo per l’annualità eventualmente accertata ma anche per quelle ancora da accertare.