Con riferimento ad alcuni articoli apparsi sui mezzi d’informazione relativamente alle ulteriori diffide notificate agli operatori di telefonia fissa, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni precisa quanto segue.
Nelle delibere assunte (112, 113, 114, 155/18/CONS) e pubblicate sul proprio sito web viene chiaramente indicato che la decorrenza delle fatture emesse dopo il ripristino della cadenza mensile dovrà essere posticipata di un numero di giorni corrispondente a quelli indebitamente erosi a causa del passaggio alla fatturazione a 28 giorni, a partire dal 23 giugno 2017, ovvero dalla data successiva di sottoscrizione del contratto.
Non risponde dunque alla decisione adottata dal Consiglio dell’Autorità quanto riportato da alcuni organi di stampa, secondo cui esisterebbe un limite massimo di 15 giorni per il reintegro spettante agli utenti.
Restano ovviamente impregiudicati i rimborsi, su cui dovrà pronunciarsi il TAR del Lazio, spettanti a quegli utenti che risulteranno aver cambiato operatore successivamente alla predetta data del 23 giugno 2017.