AGCOM: “Si può usare il termine fibra solo se l’infrastruttura è FTTH/FTTB”

by Andrea Trapani

AGCOM: operatori potranno usare il termine “fibra” nelle offerte commerciali solo se l’infrastruttura è FTTH/FTTB


Specifici simboli dovranno segnalare in maniera semplificata il tipo di connessione offerta

Ieri il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il provvedimento che definisce le modalità con cui le imprese dovranno d’ora in avanti comunicare le caratteristiche delle diverse tipologie di infrastruttura fisica utilizzate per l’erogazione dei servizi di connettività, in ottemperanza al decreto legge n.148 del 16 ottobre 2017.

Il provvedimento, relatore Antonio Nicita, stabilisce che gli operatori che forniscono questi servizi tramite connessione fissa dovranno garantire, sia nei messaggi pubblicitari sia nelle comunicazioni commerciali e contrattuali, piena trasparenza nella presentazione delle infrastrutture fisiche sulle quali sono forniti i servizi. In particolare, gli operatori potranno usare il termine “fibra” (e affiancarvi aggettivi superlativi o accrescitivi), senza ulteriori precisazioni tecniche, solo se l’infrastruttura sottostante sia costituita esclusivamente da una rete di accesso in fibra, almeno nei collegamenti orizzontali fino all’edificio (FTTB) o fino all’unità immobiliare dell’utente (FTTH).

Nei casi in cui la fibra invece arrivi soltanto fino a nodi intermedi, come l’armadio di strada (FTTC, Fiber To The Cabinet) o la stazione radio base (FWA, Fixed Wireless Access), gli operatori non potranno usare la denominazione “fibra” se non affiancata alla dicitura “su rete mista rame” o “su rete mista radio”, presentandola in ogni caso in termini di uguale leggibilità o udibilità.

Nei casi in cui l’infrastruttura sottostante non preveda l’utilizzo di fibra o comunque non abiliti la fruizione di servizi a banda ultralarga non potranno in alcun caso utilizzare il termine” fibra”. In aggiunta alle previsioni sulla denominazione dell’infrastruttura fisica, l’Autorità ha stabilito gli obblighi informativi di dettaglio che gli operatori dovranno in ogni caso assolvere nella comunicazione dedicata con i clienti finali.

Nei canali commerciali mirati, gli operatori dovranno fornire al cliente una descrizione più approfondita che aggiunga alla descrizione della specifica architettura di rete anche il tipo di tecnologia impiegata, prevedendo inoltre la possibilità per gli utenti di verificare la velocità di navigazione e la latenza del servizio offerto in upload e download. Relativamente ai messaggi pubblicitari e alle comunicazioni commerciali al pubblico, gli operatori dovranno integrare le comunicazioni con specifici simboli volti a segnalare, in maniera semplificata, il tipo di infrastruttura utilizzato.
Con il colore verde e la denominazione “F” sottotitolata “fibra” si dovranno indicare le infrastrutture con la fibra fino all’unità immobiliare o all’edificio, con il colore giallo e la denominazione “FR”, sottotitolata “fibra mista rame” o “fibra mista radio”, le altre architetture con fibra solo fino a nodi intermedi abilitanti connessioni a banda ultralarga, mentre dovrà essere utilizzato il colore rosso e le diciture “R”, sottotitolata “rame” o “radio”, per tutte le altre architetture che non prevedono fibra nella rete d’accesso e/o che comunque non abilitano l’utilizzo di servizi a banda ultralarga.

L’utilizzo dei suddetti simboli è avviato, in via sperimentale, per un periodo compreso tra l’entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2018.