Nei mesi scorsi AGCOM aveva pubblicato la prima delibera con cui aveva stabilito in quali casi gli operatori di telecomunicazioni possono usare il termine “fibra” per pubblicizzare le loro offerte: in pratica aveva sancito la differenza tra le sigle FTTH, FTTB, FTTC, FWA e ADSL. Gli operatori pertanto, da allora, devono specificare la tecnologia usata.
Lo scorso 27 febbraio la stessa Autorità, con la delibera n. 35/19/CONS,visto l’esito positivo del monitoraggio condotto sull’attuazione delle disposizioni di cui alla delibera n. 292/18/CONS nel corso del periodo di sperimentazione e chiaritene le modalità applicative, ha approvato in via definitiva l’utilizzo dei simboli colorati “F”, “FR”, “R” con i relativi sottotitoli, in tutte le comunicazioni al pubblico, di cui all’articolo 7 della stessa delibera n. 292/18.
Nello stesso provvedimento AGCOM ha indicato che i provider sono obbligati a chiarire esplicitamente le specificità tecniche delle offerte di connettività proposte alla clientela, sia in fase contrattuale che in quella pre-contrattuale.
Attraverso l’esposizione di alcuni “bollini” (immagine in basso), gli utenti possono comprendere a colpo d’occhio quale tipo di connessione viene offerta e ottenere una stima delle prestazioni ottenibili.
Nello specifico:
i) a TIM è stata contestata una pratica commerciale scorretta […] per aver omesso o non adeguatamente evidenziato informazioni su: caratteristiche dell’offerta di connettività a internet in fibra ottica; esistenza di limitazioni – tecnologiche, geografiche di copertura della rete, di capacità trasmissiva – dei servizi in fibra ottica; differenze di servizi disponibili e di performance in funzione dell’infrastruttura utilizzata per offrire il collegamento in fibra. In conseguenza di tale condotta il consumatore, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo “fibra” e di claim volti a enfatizzare le massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità di navigazione (quali ad esempio “Fibra Ultraveloce”, “Fibra 1000 Mega”), non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che caratterizzano il servizio pubblicizzato, in particolare dal punto di vista delle reali potenzialità della connessione (inclusa l’effettiva velocità di navigazione e i servizi fruibili) all’indirizzo specifico di proprio interesse. Le campagne pubblicitarie esaminate hanno, infine, omesso o indicato in modo non sufficientemente chiaro e visibile che, per raggiungere le massime velocità pubblicizzate, fosse necessario attivare un’opzione aggiuntiva a pagamento (gratuita solo per un periodo limitato). Tale circostanza ha vanificato l’indicazione del prezzo dell’offerta contenuta nei claim principale
ii) e iii) anche a Wind Tre e Fastweb per aver omesso, o non adeguatamente evidenziato, informazioni su caratteristiche dell’offerta di connettività a internet in fibra ottica, limiti geografici di copertura delle varie soluzioni di rete, differenze di servizi disponibili e di performance in funzione dell’infrastruttura utilizzata per offrire il collegamento in fibra.