TIM, Fastweb, Vodafone e Wind Tre sono state esaminata dall’Antitrust (AGOM) per la possibile violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012 (di seguito Regolamento UE n. 260/2012).
In particolare, è stata ipotizzata la violazione della suddetta disposizione nella misura in cui risultasse accertato che l’operatore in questione non accettasse bonifici e addebiti diretti in conto per il pagamento dei propri servizi da conti accesi presso istituti bancari residenti nel territorio dell’Unione ma non situati nel territorio nazionale, realizzandosi in tal modo una discriminazione geografica nell’uso dei suddetti strumenti di pagamento (c.d. Iban discrimination).
In tre casi su quattro, ovvero per Fastweb, Vodafone e Wind Tre, la mancata accettazione della domiciliazione su conti esteri discende unicamente dalla scelta delle rispettiva società di utilizzare il sistema SEDA per gli incassi. Il sistema bancario nazionale è infatti in grado di ricevere pagamenti da qualsiasi istituto estero attraverso il SEPA, come confermato dalle due maggiori banche italiane, che hanno rilevato quanto segue: a) di essere in grado di accogliere per l’incasso le disposizioni da addebitare presso qualsiasi Payment Service Provider (PSP) aderente agli schemi “SDD Core” ed “SSD B2B” e quindi anche laddove l’IBAN del debitore abbia iniziali diverse da “IT”; b) di poter raggiungere qualsiasi altro PSP che aderisca al medesimo servizio a prescindere dalla localizzazione geografica UE ove sia attestato; c) anche per i creditori che utilizzano il SEDA, in relazione ai mandati con addebito su conti presso PSP non aderenti al medesimo resta ferma la possibilità per il creditore di accettarli come incassi SDD senza il servizio opzionale aggiuntivo SEDA.
A tale riguardo, ha ricordato AGCM, l’art. 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012 stabilisce che “Il beneficiario che accetta un bonifico o riceve fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento interno all’Unione non specifica lo Stato membro nel quale è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile conformemente all’art. 3” Il principio è stato poi confermato anche dal Regolamento (UE) 2018/302, entrato in vigore il 3 dicembre 2018.
Per Vodafone e Wind Tre è arrivata una sanzione amministrativa pecuniaria di 800.000 € (ottocentomila euro), 600.000 € (seicentomila) invece per Fastweb.
Invece, scrive l’Autorità, “gli impegni presentati da TIM appaiono idonei a rimuovere i profili oggetto di contestazione conformando pienamente la condotta della società a quanto stabilito dalla norma comunitaria, in quanto prevedono una modifica globale e di “sistema” su tutte le procedure automatizzate di domiciliazione delle utenze di telefonia fissa e mobile“.
Da ricordare, infine, che da alcune settimane anche Wind Tre e Vodafone accettano pagamenti su IBAN UE.