Operatori ‘in guerra’ tra di sé e arriva la sanzione anche per Vodafone.
Partiamo dall’inizio. Con una nota pervenuta ad AgCom in data 6 ottobre 2020, un operatore concorrente ha segnalato all’Autorità la violazione, da parte di Vodafone, degli obblighi previsti dall’art. 3, commi 5 e 6, della delibera n. 252/16/CONS, rappresentando che il citato operatore non provvede, nei termini e secondo le modalità previste dalla citata disposizione, a fornire agli utenti, sia di telefonia fissa che mobile prepagata, la comunicazione annuale relativa alle condizioni economiche sottoscritte.
Tale omessa comunicazione avrebbe, secondo il segnalante, l’effetto di:
i) limitare la facoltà degli utenti di scegliere l’offerta più conveniente sul mercato in base al proprio profilo di consumo;
ii) apportare a Vodafone un vantaggio competitivo derivante dal fatto che questo operatore, a differenza degli operatori che ottemperano alle suddette previsioni, non sosterrebbe gli oneri connessi all’applicazione di un obbligo regolamentare.
Come per WINDTRE e TIM è arrivata la sanzione. Infatti, come nel caso precedente, l’Autorità ha ricordato che, con la delibera n. 252/16/CONS, ha fissato chiari princìpi in materia di trasparenza tariffaria, per permettere agli utenti di avere piena conoscenza delle condizioni delle diverse offerte, anche promozionali, sottoscritte e di di dati di confronto completi e accurati in modo da esercitare con piena consapevolezza la scelta dell’offerta ritenuta più conveniente per il proprio profilo di consumo. In tale prospettiva, l’art. 3 della delibera n. 252/16/CONS, nel ribadire l’obbligo di carattere generale di formulare condizioni economiche trasparenti, prescrive, al comma 5 che “[a]lmeno una volta l’anno, l’operatore comunica all’utente in forma scritta tutte le condizioni economiche sottoscritte, fermo restando il diritto del consumatore di conoscerle in qualsiasi momento e gratuitamente” mentre al successivo comma 6 specifica che “[i]n caso di servizi prepagati, la comunicazione di cui al comma 5 avviene tramite SMS ovvero e-mail e, comunque, garantendo all’utente modalità che prevedano l’accesso interattivo alla rete internet”.
Pertanto a Vodafone toccherò pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00) ai sensi dell’art. 98, comma 16, del Codice.