Abbiamo reso note le numerose lamentele per le chiamate indesiderate che stanno continuando a margine del lancio del nuovo Registro delle Opposizioni.
Con una nota dell‘Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è arrivata la notizia che è al via il nuovo servizio per segnalare – proprio al Garante – le comunicazioni indesiderate sul proprio numero di telefono.
Il nuovo servizio sostituisce integralmente la segnalazione tramite il modello cartaceo, che non dovrà più essere utilizzato, e fa parte di un pacchetto di servizi e procedure online che il Garante sta implementando per semplificare il rapporto con i cittadini e gli adempimenti previsti per i titolari.
Segnalazione telefonate indesiderate
Compilando il modello è possibile segnalare la ricezione di chiamate promozionali effettuate con sistemi automatizzati (voce preregistrata) o con l’intervento di un operatore. La segnalazione deve riguardare un solo titolare (il soggetto nel cui interesse è effettuata la promozione) ma possono essere inserite segnalazioni relative a più chiamate (purché riferite sempre allo stesso titolare).
La segnalazione può riguardare anche la ricezione di “telefonate mute”, ovvero chiamate effettuate per finalità commerciali, nelle quali la persona contattata, dopo aver sollevato il ricevitore, non viene messa in comunicazione con alcun interlocutore ma – solitamente e in base a quanto prescritto dal Garante (vedi provvedimento del 20 febbraio 2014 doc web n. 3017499 disponibile alla pagina https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3017499) – il ricevente dovrebbe ascoltare una sorta di rumore ambientale (il cosiddetto “comfort noise”) che può consistere, ad esempio, in voci di sottofondo, squilli di telefono, brusio.
Si raccomanda la massima precisione nella compilazione dei dati poiché, data l’ingente mole di segnalazioni che pervengono al Garante, le informazioni comunicate nel presente modulo saranno esaminate in maniera automatizzata aggregando e confrontando le informazioni ricevute. Si ricorda che le false dichiarazioni all’Autorità hanno conseguenze di carattere penale.
Il sistema non consentirà di inserire segnalazioni generiche del tutto prive di elementi circostanziati (quali ad esempio: l’utenza interessata, l’oggetto/ la descrizione della promozione, la data e l’ora di ricezione delle telefonate, il numero chiamante, il titolare del trattamento, ecc.).
Non saranno esaminate dall’Autorità le segnalazioni aventi ad oggetto telefonate non riconducibili ad attività promozionali o riferite a questioni che esulano dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (pratiche commerciali scorrette; truffe; etc.).
Si ricorda infine che, in base all’art. 19 del regolamento interno del Garante n. 1/2019 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9107633), le segnalazioni hanno il fine di sollecitare un controllo da parte del Garante pertanto possono essere esaminate dall’Autorità, se necessario unitamente ad altre di contenuto analogo, ma non comportano l’obbligatoria adozione di un provvedimento. In particolare, le informazioni trasmesse saranno tenute in considerazione nell’ambito della generale e costante attività condotta dall’Ufficio per contrastare il fenomeno delle comunicazioni indesiderate. Pertanto, una volta completata la procedura per la segnalazione online, in base agli elementi inseriti, il sistema invierà in risposta una email automatica contenente alcune preliminari informazioni sul fenomeno segnalato e sui rimedi attivabili. Non necessariamente seguiranno altre comunicazioni da parte dell’Ufficio.
Per ulteriori informazioni in merito al fenomeno del telemarketing è possibile consultare la pagina dedicata .