Apertura negozi telefonia, il punto sul DPCM dell’11 marzo

by Redazione

Le Associazioni del Settore Aires e Ancra Confcommercio informano le Imprese ad esse aderenti – e tramite il presente comunicato tutti gli operatori del Settore – in ordine al mutato quadro normativo.

Con la circolare interpretativa del Ministero dell’Interno datata 12 Marzo 2020 si è completato il perimetro normativo all’interno del quale dovranno muoversi gli operatori del settore soprattutto dopo le tante prese di posizione sull’apertura dei negozi di telefonia.

Il DPCM 11 Marzo 2020 nel definire le tipologie di punti vendita per i quali non vige l’obbligo di sospensione delle attività, ovvero quelli elencati all’allegato 1 del medesimo provvedimento, ha anche abrogato la disposizione di cui alla lettera r) dell’art. 1 del precedente DPCM 8 Marzo 2020 che prevedeva la chiusura nel fine settimana dei punti vendita posti all’interno di Centri Commerciali e delle strutture di medie e grandi dimensioni, anche se indipendenti.

Pertanto le imprese esercenti
a) il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici e
b) il commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

non sono tenute a sospendere la propria attività di vendita e non sono soggette a limitazioni in ordine alle giornate di apertura.

Non tragga in inganno la definizione di “non specializzati” adottata dal Legislatore per la finalità di non escludere dall’elenco degli operatori autorizzati imprese che per ragioni varie possano avere codici ATECO diversi da 47.4 e seguenti. La norma ricomprende ogni rivenditore di tali prodotti indipendentemente dalle dimensioni e dai format di vendita.

Sono ovviamente fatte salve tutte le previsioni in materia di sicurezza degli addetti e dei consumatori, ovvero la distanza di almeno un metro tra gli avventori.

Si segnala infine che per quanto riguarda gli esercizi ricompresi in centri commerciali (ovviamente solo quelli autorizzati alla apertura ai sensi dell’allegato 1 del DCPM 11 Marzo 2020) viene introdotta una ulteriore disciplina prevedendo che l’accesso ai medesimi debba avvenire in modalità tali da consentire l’accesso alle sole predette attività.

Sarà quindi indispensabile adempiere a tale obbligo tramite transennamenti o corridoi altrimenti costituiti rendendo impossibile per gli avventori soffermarsi al altre aree del centro commerciale, ad esempio le aree relax, le panchine, i mini parchi gioco o altro.

Le Associazioni del Settore Aires e Ancra Confcommercio informano le Imprese ad esse aderenti – e tramite il presente comunicato tutti gli operatori del Settore – in ordine al mutato quadro normativo.

Sarà ovviamente facoltà delle imprese indipendenti e delle organizzazioni centralizzate orientarsi autonomamente in relazione alla sospensione, alla rimodulazione o al proseguimento della propria attività, dandone informativa alla Clientela.

Aires e Ancra Confcommercio auspicano infine che la Protezione Civile – come annunciato in data odierna dal Presidente Conte nel corso dell’incontro in videoconferenza con la Parti Sociali – possa mettere quanto prima a disposizione per tutti i lavoratori dispositivi di protezione individuale (il cosiddetto Kit Sicurezza) al fine non solo di aumentare al massimo la tutela della Salute di tutti ma anche di consentire nel modo più sereno possibile il prosieguo delle attività produttive, distributive e di erogazione di servizi essenziali

CS