Rinuncia, recesso e disdetta: le differenze tra i termini “codificate” da Linkem

by Martina Tortelli

Con l’attuazione della delibera AGCOM 487/18/CONS che ha imposto una revisione dei termini utilizzati finora per i Clienti Consumer e Office, per indicare i processi di rinuncia, recesso e disdetta alcuni operatori hanno iniziato a fare chiarezza anche nella propria documentazione.

Tra i primi e tra i più meritevoli, da segnalare Linkem che ha informato che, alla luce delle novità introdotte dalla delibera, i termini verranno utilizzati come indicato di seguito

a. RINUNCIA
Con il termine Rinuncia continueremo ad indicare la rinuncia al servizio Linkem prima che sia stato attivato.

b. RECESSO
Con il termine Recesso verrà indicata da ora in poi la dichiarazione con la quale il Cliente ci comunica la volontà di:

  1. Voler recedere dal contratto entro 14 gg solari dall’attivazione (solo per i Clienti Consumer). Non sono previsti gg di preavviso né costi di recesso;
  2. Voler cessare il contratto entro 30 gg dall’invio della documentazione (es. se riceviamo la documentazione il 15/05, il contratto verrà cessato il 14/06). Questo tipo di recesso viene chiamato recedesso anticipato (anticipato rispetto alla scadenza del vincolo contrattuale pari a 24 mesi, ndr).

Il recesso anticipato prevede che i) il Cliente invii modulo di interruzione del contratto con 30 gg di preavviso; ii) l’applicazione dei costi di recesso come previsto dalla delibera 487/18/CONS (ovvero una mensilità + eventuali saldo di eventuali rate del contributo di attivazione).

c. DISDETTA
Con il termine disdetta indicheremo la volontà del Cliente di cessare il contratto al 24° mese esatto dall’attivazione, ovvero alla scadenza del vincolo contrattuale (es. se riceviamo il modulo di disdetta al 13° mese dall’attivazione, il contratto verrà disattivato sempre al 24° mese).

Tutte le offerte consumer e l’offerta Linkem Office, poiché prevedono un vincolo di 24 mesi possono essere soggette a disdetta da parte del Cliente.

La disdetta prevede a) che il Cliente invii modulo di disdetta con un preavviso di almeno 30 gg (il modulo cioè deve essere inviato almeno al 23° mese dall’attivazione, altrimenti, superati i 24 mesi non si parlerà più di disdetta ma di recesso); b) l’applicazione dei costi di disdetta come da delibera 487/18/CONS (ovvero una mensilità di canone).

Per agevolare il Cliente, nella sezione “Moduli per il Cliente” del sito Linkem, accanto a ciascun modulo è stata inserita la seguente specifica:

  • Modulo disdetta – in caso di mancato rinnovo allo scadere dei primi 24 mesi di vigenza contrattuale
  • Modulo recesso ex art. 54 D.lgs. 206/2005 – recesso del cliente privato entro 14 giorni dall’attivazione
  • Modulo interruzione contratto – in caso di recesso con preavviso di 30 giorni

La voce “Il sottoscritto chiede di effettuare il pagamento delle restanti rate del contributo di attivazione e di eventuali altri servizi e/o prodotti forniti congiuntamente al servizio internet, mantenendo il pagamento rateale” al momento viene applicata esclusivamente ai contratti B2B che prevedono il pagamento del contributo di attivazione a rate.