Era il novembre 2009 quando si era abbattuta sulle TLC della Svizzera la scure della maximulta ComCo a Swisscom. In quel caso si parlava di ADSL, stavolta di telefonia mobile la cui diatribra è ancora più vecchia. Ma il punto focale delle attività a salvaguardia della concorrenza e relativi ricorsi rimane intatto.
Il Tribunale amministrativo federale oggi ha accolto i punti principali del ricorso di Swisscom contro la decisione della Commissione della concorrenza per l’imposizione illecita di tasse di terminazione di telefonia mobile e annulla la multa di 333 milioni di CHF. Secondo la constatazione della ComCo del febbraio 2007, Swisscom deterrebbe una posizione dominante sul mercato in relazione alla terminazione mobile e ne avrebbe abusato ai sensi della Legge sui cartelli. Facciamo un passo indietro.
Nell’ottobre 2002 la ComCo ha aperto un’inchiesta contro i tre operatori svizzeri di telefonia mobile riguardo alle cosiddette tasse di terminazione mobile. Queste tasse vengono fatturate da un operatore di telefonia mobile a un altro per l’inoltro di una chiamata sulla sua rete. Secondo le conclusioni della ComCo, Swisscom deterrebbe una posizione dominante sul mercato e ne avrebbe abusato imponendo prezzi eccessivamente elevati dal 1° aprile 2004 al 31 maggio 2005. La Commissione aveva pertanto inflitto a Swisscom una multa di 333 milioni di CHF.
Nell’attuale sentenza il Tribunale amministrativo federale ha confermato la posizione dominante sul mercato di Swisscom in relazione alla terminazione mobile, ma ha respinto l’accusa di abuso e annullato la multa.
Swisscom
aveva contestato la posizione di mercato dominante e il comportamento abusivo davanti al Tribunale amministrativo federale per i seguenti motivi principali:
- le tasse di terminazione sono negoziate con gli altri fornitori di servizi di telecomunicazione. Questi ultimi possono presentare ricorso alla ComCom se non sono soddisfatti del risultato della negoziazione. Swisscom non ha quindi il potere di stabilire i prezzi liberamente;
- Swisscom ha le tasse di terminazione più basse dei fornitori svizzeri di telefonia mobile e versa pertanto da anni importi netti ai suoi concorrenti;
- Swisscom non poteva e non può stimare il livello dei prezzi che la ComCo considera adeguato. Una sanzione non è pertanto ammissibile di principio.
La sentenza può essere impugnata davanti al Tribunale federale. Nelle prossime settimane Swisscom esaminerà nei dettagli la motivazione della sentenza e deciderà in merito ai passi successivi. Finora Swisscom non ha costituito alcun accantonamento e la bontà di tale decisione è stata confermata dalla presente sentenza.
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