La Commissione federale della concorrenza (Comco), nella sua inchiesta sulla gara d’appalto per una rete aziendale indetta dalla Posta del 2008, giunge alla conclusione che Swisscom avrebbe violato la Legge sui cartelli. A
ltri concorrenti non sarebbero stati in grado, a causa dei prezzi troppo elevati delle prestazioni preliminari, di sottoporre alla Posta un’offerta competitiva.
Inoltre il prezzo dell’offerta di Swisscom sarebbe stato incongruo. Swisscom contesta tali addebiti e impugnerà la decisione e la multa di 7,9 milioni di CHF dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
«Siamo convinti di esserci comportati correttamente» afferma il CEO di Swisscom, Urs Schaeppi. «Attribuiamo grande importanza al rispetto della Legge sui cartelli.» Nel calcolare le offerte per i clienti finali, Swisscom tiene conto dei costi degli altri operatori.
Questi hanno in parte la possibilità di utilizzare infrastrutture proprie e di acquistare da Swisscom le prestazioni disciplinate dalla Legge sulle telecomunicazioni a prezzi orientati ai costi e le prestazioni preliminari commerciali. Swisscom non è però tenuta a erogare a prezzi orientati ai costi le prestazioni preliminari commerciali.
La gara d’appalto risale al 2008 Nel 2008 la Posta indisse una gara d’appalto per connettere le sue sedi alla banda larga. Dopo una verifica dell’idoneità, invitò Sunrise, upc cablecom e Swisscom a sottoporle un’offerta.
Nel gennaio 2009 scelse l’offerta di Swisscom. Sunrise reagì denunciando Swisscom alla Commissione della concorrenza. Sostenne di aver dovuto pagare per le necessarie prestazioni preliminari un prezzo superiore a quello previsto dall’offerta di Swisscom per la Posta. I prezzi sproporzionati delle prestazioni preliminari le avrebbero impedito di sottoporre alla Posta un’offerta competitiva. Swisscom avrebbe praticato un divario fra costi e prezzi e quindi violato la Legge sui cartelli.
Swisscom respinge gli addebiti Swisscom mostrò alla Comco già nell’estate 2009 che Sunrise sarebbe stata perfettamente in grado di presentare un’offerta competitiva se avesse impiegato sapientemente le prestazioni proprie e quelle preliminari. La Posta non ha invitato a sottoporle un’offerta i concorrenti che per mancanza d’infrastrutture proprie (ad esempio reti via cavo, proprie reti a fibra ottica) avrebbero dovuto avvalersi a tal fine esclusivamente di prestazioni preliminari commerciali; Swisscom non ha quindi potuto ostacolare tali concorrenti nella gara d’appalto. Difficile da capire è anche l’addebito di abuso a detrimento della Posta: essa ha negoziato sconti consistenti.
Swisscom ha dovuto accettare le condizioni della Posta per non perderla in quanto importante cliente. L’offerta di Swisscom era quella con il prezzo più basso. E quindi era conforme alle regole del mercato.
Nell’ottica di Swisscom gli addebiti di abuso non sono fondati. Per questo motivo Swisscom impugnerà la decisione e la multa dinanzi al Tribunale amministrativo federale.