Raramente dalla Carta dei Servizi di 3 Italia si sono avute buone notizie quando si sono modificate le condizioni.
Anche stavolta, infatti, la variazione è negativa e nel nuovo testo – in vigore dal 19 ottobre 2009 – l’articolo 24 è stato modificato introducendo il credito a scadenza per gli indennizzi.
Precedentemente la norma diceva che “resta salvo il diritto del Cliente ad essere risarcito per l’eventuale maggior danno subito. 3 accrediterà la somma dovuta sul primo conto telefonico utile (in caso di Cliente con abbonamento post-pagato) o, a scelta del cliente mediante uno sconto cortesia o un bonifico bancario o una ricarica erogata da 3 direttamente sul numero del cliente (di pari importo, comprensivo di Iva) di traffico telefonico in caso si tratti di un contratto prepagato.”
Questo invece il nuovo testo.
Art. 24
“Resta salvo il diritto del Cliente ad essere risarcito per l’eventuale maggior danno subito. A meno che il Cliente non richieda la liquidazione dell’indennizzo tramite bonifico bancario, 3 concederà uno sconto di traffico equivalente sul primo conto telefonico utile, in caso di Cliente con abbonamento post-pagato, oppure, nel caso di Cliente con piano pre-pagato, 3 effettuerà un’erogazione equivalente di traffico telefonico con scadenza a 12 mesi sulla carta prepagata.”
Cosa cambia in pratica? Se prima risarcivano con credito telefonico questo non aveva scadenza, mentre ora è a 12 mesi.
Un consiglio. Ricordarsi sempre di chiedere sempre esplicitamente il pagamento con bonifico per ogni indennizzo.
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