Sanzione Antitrust per 28 milioni di euro a Telecom Italia e altre sei società

by Eros Bartolomeo

AGCM, logo antitrustL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione complessiva di 28 milioni di euro, per un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a carico di sette società: Alpitel, Ceit Impianti, Sielte, Sirti, Site, Valtellina e Telecom Italia.

L’accordo ha riguardato il coordinamento, tra il 5 luglio 2012 e l’1 febbraio 2013, delle offerte economiche e di altre condizioni contrattuali nelle procedure per la selezione dei fornitori predisposte dalle società Wind e Fastweb; nonché quello sulle informazioni relative all’erogazione dei servizi di manutenzione correttiva (cosiddetta assurance).

Questa attività viene effettuata per ripristinare il servizio in caso di guasti segnalati dai clienti finali o per malfunzionamenti della rete, a cui Telecom consente di accedere agli operatori telefonici alternativi (OLO).

A giudizio dell’Antitrust, le condotte lesive della concorrenza consistono nella determinazione coordinata delle condizioni economiche contrattuali e delle informazioni trasmesse al regolatore, con l’obiettivo di limitare il confronto competitivo e prevenire l’evoluzione delle forme di erogazione disaggregata dei servizi tecnici accessori. Questo avveniva in un periodo di evoluzione delle modalità di erogazione dei servizi di manutenzione correttiva che avrebbero potuto determinare una maggiore disintermediazione del servizio.

In particolare, l’istruttoria ha permesso di accertare l’esistenza di incontri e contatti tra le imprese sanzionate, volti a concordare le offerte economiche da presentare a Wind Telecomunicazioni e Fastweb per il servizio disaggregato di manutenzione correttiva end-to-end e, in generale, a condividere un piano di comunicazione univoca relativo alle condizioni di erogazione del servizio.

Secondo l’Agcm, inoltre, le condotte esaminate erano idonee ad alterare gli incentivi degli OLO e degli stakeholder, pregiudicando la concorrenzialità del mercato.