Nell’ambito delle attività di vigilanza sul rispetto della normativa di settore, dalle verifiche d’ufficio svolte in data 17 maggio 2019, mediante la consultazione del sito www.tim.it, è emerso che TIM ha pubblicato una informativa concernente la variazione delle condizioni contrattuali per il servizio denominato “TIM Safe Web” che, attivato gratuitamente nel corso del 2018 alla clientela di tipo business, a partire dal 1° maggio 2019 avrebbe comportato un addebito mensile pari a euro 3,00 i.e.
Pertanto, è stata trasmessa alla Società una richiesta di dati e informazioni, alla quale TIM ha fornito riscontro in data 24 maggio 2019, rappresentando, con riferimento alla attivazione del servizio “TIM Safe Web” e alla successiva variazione in servizio a titolo oneroso, che trattasi di un servizio aggiuntivo stand-alone rispetto alle offerte di connettività business di TIM, che è stato reso disponibile gratuitamente per alcuni target di clientela a partire da marzo 2018, previa comunicazione tramite due lettere cartacee (c.d. POSTEL). Successivamente analoga iniziativa è stata intrapresa nei confronti di ulteriore target di clientela coinvolta in un riposizionamento delle condizioni economiche di alcune offerte di connettività business, con comunicazione di dicembre 2018.
Secondo quanto dichiarato da TIM, il servizio a partire dal 1° maggio 2019 per alcuni clienti è diventato a titolo oneroso, con un canone pari a euro 3,00 i.e. mensile. Con riferimento alle modalità di comunicazione della modifica introdotta, volta a mutare il servizio da gratuito a oneroso, l’operatore ha genericamente dichiarato di aver inviato agli utenti una comunicazione personalizzata a mezzo lettera cartacea “a metà marzo 2019”, quindi con modalità che non consentono di avere certezza né sulla effettiva ricezione da parte dell’interessato, né sulla data di consegna (impedendo quindi la verifica circa il rispetto dei 30 giorni di anticipo prescritti dall’art. 70, comma 4, del Codice), e che -oltre alla pubblicazione effettuata in data 21 marzo 2019 sul sito web timbusiness.it- solo a partire dal 16 aprile successivo (con un anticipo inferiore a quello prescritto) TIM ha dichiarato di aver inviato a mezzo SMS o email una ulteriore comunicazione, che tuttavia conteneva, rispettivamente, l’invito a consultare l’area clienti per maggiori informazioni o il link a cui accedere a tal fine.
Sulla base della documentazione acquisita, pertanto, “si è riscontrato – scrive AGCOM – che le modalità sopra rilevate per l’attivazione del servizio e la successiva modifica delle condizioni economiche, con conseguente addebito dei canoni mensili, non hanno assicurato la fornitura del servizio sulla base di un contratto consapevolmente e liberamente concluso dagli utenti, in quanto il consenso è stato sostanzialmente presunto sulla base della mancata disdetta del servizio da parte degli interessati, peraltro a fronte di comunicazioni inviate con mezzi non idonei a garantire alcuna certezza sulla effettiva ricezione da parte dei destinatari; anche sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di jus variandi, TIM non ha, infatti, dato prova di aver notificato ai propri utenti informative con modalità conformi a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 519/15/CONS (di seguito “Regolamento”), sia sotto il profilo della tempistica che delle modalità comunicative“.
Pertanto, dopo aver sentito le tesi della controparte, l’Autorità ha comunque deciso una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 464.000,00, ai sensi dell’art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
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